Art. 45 c.c. (Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto)

art 45 c.c.
art 45 c.c.

 

Art. 45 c.c. (Domicilio dei coniugi, del minore e dell’interdetto)

Ciascuno dei coniugi ha il proprio domicilio nel luogo in cui ha
stabilito la sede principale dei propri affari o interessi.

Il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o
quello del tutore. Se i genitori sono separati o il loro matrimonio
e’ stato annullato o sciolto o ne sono cessati gli effetti civili o
comunque non hanno la stessa residenza, il minore ha il domicilio del
genitore con il quale convive.

L’interdetto ha il domicilio del tutore.

 

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