Art. 40 c.c. (Responsabilita’ degli organizzatori)

art 40 c.c.
art 40 c.c.

 

Art. 40 c.c. (Responsabilita’ degli organizzatori).
Gli organizzatori e coloro che assumono la gestione

dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione allo scopo annunziato.

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