Art 11 c.c. (Persone giuridiche pubbliche)

art 11 c.c.
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art 11 c.c. (Persone giuridiche pubbliche)

Le provincie e i comuni, nonche’ gli enti pubblici riconosciuti
come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi
osservati come diritto pubblico.

 

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