Se a seguito della camera di consiglio fissata il giudice decide pronunciando decreto e non ordinanza, il provvedimento è sempre nullo?
La risposta è NO.
Vediamo perché!
Secondo l’orientamento prevalente della Cassazione, è affetto da abnormità non soltanto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo
potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole
limite. L’abnormità dell’atto processuale può riguardare, quindi, tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del
processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Rv. 215094). L’applicazione
del sopra esposto principio al caso in esame deve comportare l’esclusione dell’abnormità del
provvedimento adottato dal G.I.P. poiché esso, pur apparendo affetto da errata qualificazione come decreto in luogo di ordinanza, non rientra nei casi di abnormità strutturale, non comportando esercizio di potere oltre ogni ragionevole limite, né funzionale, poiché non determina la stasi del procedimento. Peraltro il detto provvedimento risulta assunto a seguito del rituale svolgimento di udienza camerale dinanzi al G.I.P. a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione senza quindi che sia stata integrata la violazione delle regole del contraddittorio.
©Riproduzione riservata
entra nella PAGINA FB! CLICCA QUI: PAGINA FB DIRITTOSEMPLICE
-entra nel GRUPPO FB! CLICCA QUI: GRUPPO FB DIRITTOSEMPILCE.ALTERVISTA.ORG )
-aggiungimi su LINKEDIN
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER inserendo la mail nel box qui sotto! 😉