Art 342 cpc – cosa significa necessaria specificità dei motivi?

Art 342 cpc – cosa significa necessaria specificità dei motivi?

la regola della necessaria specificità dei motivi d’appello cosa comporta?

La giurisprudenza ha più volte ribadito che non può integrare tale precetto l’avere gli appellanti riportato per esteso il testo di parte narrativa della contestazione, quale dedotta avanti al tribunale, dei vizi della delibera. Va invero ribadito che «L’onere di specificazione dei motivi di appello, imposto dall’art. 342 cod. proc. civ., non è assolto con il semplice richiamo “per relationem” alle difese svolte in primo grado, perchè per dettato di legge i motivi di gravame devono essere contenuti nell’atto d’impugnazione e, peraltro, la generica “relatio” a tutto quanto prospettato in prime cure finisce per eludere il menzionato precetto normativo, domandando inoltre al giudice “ad quem” un’opera d’individuazione delle censure che la legge processuale non gli affida.» (Cass. 1248/2013). Proprio perché un conto è la contestazione dell’atto, di cui si predica la invalidità ovvero l’inefficacia (secondo le censure avanzate al medesimo con la citazione avanti al giudice di primo grado), un altro conto sono le critiche da appuntare avverso la pronuncia del giudice che abbia già preso in esame quelle censure, può dirsi che il mezzo d’impugnazione, avendo per oggetto – per restare alla vicenda di causa – non più le delibere assembleari, bensì la sentenza di primo grado, deve declinarsi in termini specifici siccome contestazione di insoddisfazione del risultato processuale conseguito con la domanda. Ne consegue che effettivamente «L’onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall’appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico.» (Cass.20261/2006), «in modo che sia possibile desumere quali siano le argomentazioni fatte valere da chi ha proposto l’impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata» (Cass. 21816/2006).

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