Codice Procedura Civile Commentato: Art 501 cpc (termine dilatorio del pignoramento)

COPERTINA ART 501 CPC commento

Codice Procedura Civile Commentato: Art 501 cpc (termine dilatorio del pignoramento)

la vendita forzata trasferisce la proprietà (all’aggiudicatario) del bene oggetto dell’espropriazione a partire da:

-dal pagamento del prezzo (nell’espropriazione mobiliare)

-dal decreto di trasferimento (nell’espropriazione immobiliare).

La conseguenza, comune ad entrambe le forme di espropriazione, è quella del trasferimento del vincolo (che aveva precedentemente ad oggetto il bene venduto) alla somma di denaro ricavata dalla vendita (sulla quale, quindi, potranno soddisfarsi i creditori).

Un ulteriore effetto della vendita forzata è costituito dall’estinzione degli eventuali diritti di prelazione che gravavano sul bene prima della sua vendita

per quanto riguarda il termine: l’art in esame (il 501 cpc) prevede che l’istanza per la vendita o l’assegnazione del bene NON possa essere proposta prima di 10 gg dal pignoramento (fanno eccezione quelle aventi ad oggetti beni deteriorabili. In tali casi, quindi, il termine di 10 gg può anche non essere osservato).

In caso di inosservanza del termine di 10 gg e, quindi, in tutte le ipotesi in cui il creditore proponga istanza di vendita o assegnazione senza rispettare tale termine (ad eccezione dell’ipotesi di “mancata osservanza accettabile” prevista dalla norma: quella relativa ai beni deteriorabili) il giudice DEVE dichiarare l’istanza inammissibile per mancato rispetto del termine. Qualora però il giudice accolga ugualmente l’istanza (che va presentata con ricorso sottoscritto personalmente dal creditore ovvero dal suo difensore munito di procura speciale e depositato in cancelleria) tale istanza può essere impugnata con l’opposizione agli atti esecutivi (art 617 cpc). ATTENZIONE però!: l’art 617 cpc prevede un termine di decadenza che va obbligatoriamente osservato (pena l’inammissibilità dell’impugnazione). Perché? Perché l’udienza nella quale viene disposta la vendita o l’assegnazione, oltre a servire a tale scopo, costiuisce altresì il “termine ultimo” per la parte che voglia proporre opposizione ad uno qualunque degli atti esecutivi intervenuti PRIMA di tale udienza.

Il termine di 10 gg è previsto nell’interesse del debitore il quale, se vuole, può evitare la vendita e o l’assegnazione (che sarà chiesta dal creditore – SOLO da quelli muniti di titolo esecutivo e intervenuti tempestivamente nel processo perché sono gli unici a poter compiere gli atti di impulso del processo esecutivo!- allo spirare del termine suddetto) proponendo istanza di conversione ovvero di riduzione del pignoramento.

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