USUCAPIONE ABBREVIATA: ipotesi particolare

COPERTINA ART USUCAPIONE ABBREVIATA IPOTESI PARTICOLARE

Usucapione abbreviata: ipotesi particolare

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Le due ipotesi particolari di usucapione che tratteremo in questo articolo sono:
1)la speciale ipotesi di usucapione abbreviata regolata dall’art. 1159bis c.c., relativa ai fondi rustici.
2)l’usucapione in caso di comproprietà di un bene

1)
partendo dall’ipotesi disciplinata dall’art. 1159bis c.c, introdotta dalla L. 10 maggio 1976 n. 346 allo scopo di dedicare una apposita disciplina per la piccola proprietà rurale – ritenendo sufficiente il possesso protratto per 5 anni dalla data della trascrizione del tito, essa, come detto, costituisce una specie peculiare nell’ambito della categoria dell’usucapione abbreviata.
I beni che rientrano nella previsione di tale disposizione sono:
a)i fondi rustici (con fabbricati annessi) che siano situati in comuni classificati come montani (in altre parole, quelli situati per almeno l’80% della propria estensione al di sopra dei 600 m di altitudine sul livello del mare)
b)i fondi rustici con fabbricati annessi e NON classificati in comuni montani ed aventi un reddito dominicaleche non ecceda la somma di 180,76 euro.
la giurisprudenza, con riguardo all’ambito applicativo di questa specie particolare di usucapione abbreviata, ha precisato che il fondo deve:
-essere iscritto al catasto terreni
-essere destinato (concretamente!) ad attività agricola.
…Qual’è l’azione da esperire per la dichiarazione di avvenuta usucapione?
La risposta è la seguente: come sancito dall’art. 3 della legge del 31/1/1994, n. 97 l’azione si propone con ricorso al tribunale del luogo in cui il fondo è situato. La pronuncia giurisdizionale che consegue all’esperimento dell’azione è, tuttavia, INIDONEA ad acquistare forza di giudicato. Ciò comporta che tale pronuncia costuisca solo titolo valido al fine di ottenere la trascrizione del diritto. l’inopponibilità del provvedimento di riconoscimento nei confronti dell’intestatario dei beni usucapiti dal terzo, che NON sia stato sentito (in via preventiva) nel pieno rispetto del contraddittorio con l’usucapiente – in occasione del procedimento di accertamento del diritto – è una delle principali conseguenze di siffatta inidoneità.

2)
Per quanto riguarda, infine, l’usucapione in caso di comproprietà di un bene, il comproprietario può usucapire la proprietà esclusiva della cosa comune SOLO possedendola ESCLUSIVAMENTE – per tutto il tempo occorrente – in un modo che renda incompatibile tale possesso con il concetto di godimento comune con l’altro comproprietario. in altre parole, l’usucapione a favore di uno dei comproprietari può correttamente realizzarsi SOLO nel caso in cui la cosa che si intende usucapire venga attratta nella sua sfera di esclusiva disponibilità, potendo quindi in tal modo escludersi totalmente il compossesso da parte degli altri comproprietari.

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