TUTELA MULIERUM : SIGNIFICATO

TUTELA-MULIERUM
TUTELA MULIERUM

Gli studi sulla tutela mulierum (la cui traduzione, in italiano, è “tutela muliebre”)  hanno permesso di scoprire che, nell’antica roma, questa espressione era utilizzata per indicare quella particolare forma di tutela perpetua prevista dal derecho romano (diritto romano), a cui la donna sui iuris era soggetta per tutta la durata della sua vita: mentre infatti le donne impuber rano soggette alla comune tutela impuberum, le donne puberi erano sottoposte in perpetuo a quella mulieris. È questo, quindi, in poche parole il significato della tutela mulierum.

Una deroga a questo principio fondamentale è data da una lex Iulia che stabiliva lo ius liberorum alla donna che generasse 3 figli se ingenua, o 4 figli se liberta (incentivo alla procreazione). La mulier poteva amministrare da sola il suo patrimonio, ma per gli atti di straordinaria amministrazione era necessaria lʼauctoritas del tutore: rientravano in questa categoria lʼalienazione di res mancipi, gli atti per aes et libram, la costituzione di obbligazioni, la partecipazione in processi per legis actiones e per formulas, la remissione di debiti e le manomissioni; di fatto ha la libertà di alienare res nec mancipi e di compiere ogni atto di acquisto. Tutor legitimus era lʼagnato prossimo per la donna ingenua, mentre il patronus per la liberta; lʼesercizio della tutela poteva però essere trasferito ad altri mediante ʻin iure cessio tutelaeʼ. Oltre alla tutela legittima esisteva quella testamentaria, nella quale la scelta del tutore poteva essere lasciata dal pater familias alla stessa donna. Era anche in uso, al fine di scegliersi autonomamente il tutore, la pratica di assoggettarsi alla manus di una persona di fiducia tramite coemptio, e quella persona si impegnava poi ad emanciparla divenendo automaticamente tutore fiduciario.

…per rimanere aggiornato sui prossimi articoli:

profilo LINKEDIN

PAGINA FB PAGINA FB DIRITTOSEMPLICE

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER inserendo la mail nel box qui sotto!

Precedente MASSIMARIO CASSAZIONE #2 : art 2374 cc - RICHIESTA RINVIO ASSEMBLEA - DIRITTO DIFFERIMENTO DEI LAVORI Successivo NESSUNA COLPA MEDICA SOLO PER IMPERIZIA LIEVE!