Titolo Esecutivo: La Pubblica Amministrazione può ottenerlo senza il giudice!

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Titolo Esecutivo: La Pubblica Amministrazione può ottenerlo senza il giudice!

Un normale creditore, al fine di ottenere un pagamento dal proprio debitore insolvente, è obbligato a rivolgersi al giudice al fine di ottenere un titolo esecutivo che legittimi la successiva esecuzione forzata. La Pubblica Amministrazione, invece, non necessita dell’intervento del giudice. in questi casi, quindi, può parlarsi di titolo esecutivo stragiudiziale.

Vediamo perché.

Quando l’amministrazione finanziaria deve riscuotere un credito ha bisogno anch’essa di un titolo esecutivo ma, a differenza dei normali titoli esecutivi ottenibili da un creditore comune, nel suo caso sono titoli esecutivi: a)l’iscrizione a ruolo; b)l’avviso di accertamento.

a)l’iscrizione a ruolo: questo titolo esecutivo è direttamente ottenibile dalla PA iscrivendo a ruolo le somme di denaro di cui essa è creditrice e che non sono state spontaneamente versate dai contribuenti.

b)l’avviso di accertamento: dal 2011 è divenuto titolo esecutivo per la riscossione dei crediti riguardanti le imposte sui redditi e l’iva. Per tutte le altre imposte (dirette e indirette) è invece sempre necessaria anche l’iscrizione a ruolo.

Quindi, per essere un po’ sintetici diciamo così:

per la riscossione delle imposte sul reddito e dell’iva sono necessari due passaggi: avviso di accertamento e (se il contribuente non adempie a seguito della notificazione di tale avviso) esecuzione forzata

per la riscossione di tutte le altre imposte (dirette e indirette) sono necessari 3 passaggi:

avviso di accertamento (e se il contribuente non paga) → iscrizione a ruolo (e se il contribuente continua a non pagare) → esecuzione forzata.

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