STIPULAZIONE ROMANA (STIPULATIO)

stipulazione-romana-stipulatio

STIPULAZIONE ROMANA (STIPULATIO)

che cos’era la stipulazione romana (c.d. stipulatio)? che differenza c’è tra questo tipo di stipulazione e la stipulazione passivamente accessoria (sponsio, fidepromissio e fideiusso)? in questo articolo cercheremo di spiegarlo in parole semplici!

La stipulazione era il fulcro del sistema contrattuale romano. Essa era infatti utilizzabile per qualunque fine pratico e anche per rafforzare la tutela giuridica. di conseguenza non era rigido il contenuto ma la forma. da ciò si deduce, quindi, che la stipulatio aveva una forma particolare e perciò era un negozio formale.

Essendo la stipulatio un negozio formale era necessaria la pronuncia di determinate parole e quindi questo atto era un’interrogazione solenne rivolta dal futuro creditore al futuro debitore. A tale interrogazione il debitore doveva dare una risposta immediata e congrua (= con lo stesso verbo usato dal creditore).

inoltre, essendo la stipulazione romana utilizzabile per qualunque fine pratico divenne presto da contratto tipicamente romano a contratto esteso anche tra i peregrini.

è bene sottolineare che la stipulatio poteva essere in dando o in facendo e nonostante in origine fosse nata come garanzia per il fatto del terzo successivamente divenne garanzia per il fatto proprio, di conseguenza una persona poteva obbligarsi per un fatto proprio mediante stipulazione.

Ogni intento delle parti poteva essere tradotto in stipulazione e si era soliti redigere un documento scritto a ricordo della stipulazione avvenuta che avesse valore di prova: poteva infatti essere necessario agire contro il contraente che non mantenesse fede all’impegno assunto. in tali ipotesi era consentita un’azione a tutela della stipulazione e siccome oggetto della stipulazione potevano essere prestazioni diverse allora anche le azioni possibili erano diverse: per le stipulaziones certi inizialmente era utilizzabile la legis actio per iudicis postulationem, la legis actio sacramenti e, più tardi, la condictio e infine un’actio ex stipulatu certi; per le stipulationes incerti era utilizzabile l’actio ex stipulatu incerti.

 

STIPULAZIONE PASSIVAMENTE ACCESSORIA

le stipulazioni passivamente accessorie erano di tre tipi:

sponsio e fidepromessio (ad esse si applicavano una serie di leggi) e fideiusso (ad essa si applicava solo la legge Cornelia – ed in forza di essa da un lato nasceva l’obbligo di indennizzare il fideiussore e dall’altro giustiniano introdusse il beneficium excussionis

Essendo le garanzie di tre tipi vi erano elementi in comune (il garante non poteva obbligarsi in duriorem causam mentre poteva in meliorem causam) ed elementi differenzianti (nel diritto giustinianeo tutte le garanzie si fusero nella fideiussione; nel diritto classico sponsio e fidepromissio duravano solo un biennio e non erano trasmissibili per causa di morte mentre la fideiussione sì; sponsio e fidepromissio si applicavano solo alle obbligazioni da stipulazione mentre la fideiussione anche alle obbligazioni nascenti da atti leciti.

entra nella PAGINA FB! CLICCA QUI: PAGINA FB DIRITTOSEMPLICE

-entra nel GRUPPO FB! CLICCA QUI: GRUPPO FB DIRITTOSEMPILCE.ALTERVISTA.ORG )

-aggiungimi su LINKEDIN

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER inserendo la mail nel box qui sotto! 😉

©Riproduzione riservata

Precedente ACTIO REI UXORIAE - CHE COS'È? Successivo SPESE PROCESSUALI NON PAGATE: COSA SUCCEDE?