SPESE PROCESSUALI NON PAGATE: COSA SUCCEDE?

SPESE PROCESSUALI NON PAGATE: COSA SUCCEDE?

Che succede se non pago le spese processuali dopo una causa civile?

Il creditore potrà avviare l’esecuzione forzata poiché la sentenza è titolo esecutivo idoneo a legittimare il pignoramento.

Quando può essere avviato il pignoramento?

solitamente il creditore aspetta sempre qualche giorno oppure qualche settimana prima di procedere in tal senso. Inoltre, prima di avviare il pignoramento solitamente il creditore prova prima a chiedere un adempimento spontaneo per mezzo di una pec (inviata all’avvocato difensore della parte sconfitta), oppure a mezzo di fax o lettera con una lettera, un fax.

Come viene avviato il pignoramento?

È necessario intimare al debitore il pagamento avvertendolo che se non adempirà entro 10 giorni al massimo si potrà procedere ad esecuzione forzata. Questa intimazione dovrà essere fatta mediante atto di precetto, consegnato al debitore a mani dall’ufficiale giudiziario oppure dal postino. Una volta trascorsi 10 giorni dalla notifica del precetto, il creditore può agire con il pignoramento.

Per evitare queste spiacevoli conseguenze sarà quindi opportuno pagarle, le spese processuali…ma a chi devono essere pagate? Entro quanto tempo? E se la controparte, tenuta a pagare le spese, non lo fa cosa succede? Se non posso permettermi di pagare le spese tutte in una volta posso chiedere la dilazione o la rateizzazione?

A tutte queste domande cercheremo di rispondere nei prossimi paragrafi!

Le spese legali si pagano a chi ha vinto e non all’avvocato

Le spese legali, solitamente, non vengono pagate all’avvocato, ma alla parte vittoriosa, assieme alle eventuali somme ad essa spettanti e liquidate nel dispositivo dal giudice (spese anticipate dall’avvocato; il suo compenso per l’attività professionale svolta, ecc)

L’unico caso (previsto dalla legge) in cui le spese legali vengono pagate direttamente all’avvocato è quello della distrazione delle spese (disciplinato dall’art. 93 c.p.c.).

Come suggerisce lo stesso nome, con la distrazione delle spese il giudice provvede a distrarre in favore dell’avvocato o degli avvocati (se questi fossero in numero superiore a uno) sia le spese che gli onorari non riscossi. È un istituto generale che trova applicazione nei diversi tipi di procedimento e tale risultato può essere raggiunto soltanto a seguito di opportuna richiesta (con apposita istanza) in tal senso fatta al giudice da parte del difensore.

Con il provvedimento di distrazione delle spese nasce un diritto di credito (autonomo rispetto a quello preesistente tra le parti) che vede quale soggetto creditore l’avvocato. Da ciò consegue, quindi, che l’avvocato è l’unico soggetto legittimato ad intimare precetto di pagamento al fine di ottenere il pagamento dell’importo delle spese e degli onorari.

Il provvedimento di distrazione delle spese, tuttavia, può essere revocato nel caso in cui il soggetto difeso dall’avvocato dimostri di avere già pagato a costui la somma di denaro che gli spetta: in altre parole, il credito dovuto per gli onorari e le spese. La revoca potrò essere disposta dal giudice, nella forma della correzione delle sentenze, solo a seguito di apposita richiesta in tal senso compiuta dalla parte difesa dall’avvocato.

L’avvocato dovrà invece attivare la più rapida procedura per la correzione degli errori materiali (ex artt. 287 e 288 c.p.c.), nel caso di omessa pronuncia da parte del giudice sulla domanda di distrazione. La Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 16037/2010), infatti, ha di recente ricordato che in tale ipotesi all’avvocato è consentito di agire in tal modo poiché si tratta soltanto “di porre rimedio ad un errore solo formale, estraneo alla decisione – che lascia – immutata la conclusione adottata” ragion per cui non vi è motivo per con consentire di agire con la suddetta procedura per la correzione degli errori materiali.

Quanto tempo ho per pagare dopo aver perso una causa?

Pagando il prima possibile e soprattutto prima dell’arrivo del precetto è possibile evitare l’addebito di ulteriori spese legali.

La legge non prevede, infatti, un termine specifico per pagare una condanna scaturente da una sentenza. Nonostante ciò, dal momento in cui il giudice deposita la sentenza in cancelleria, si presume che il creditore porrà in essere tutte le attività necessarie ad anticipare l’intenzione di di agire, mediante in esecuzione forzata, contro il debitore qualora questi non sia intenzionato a pagare.

Ovviamente il creditore può pretendere il pagamento delle spese processuali per al massimo 10 anni dalla sentenza. Ciò significa che il creditore dovrà agire in tal senso entro il suddetto termine. Se lo farà, inviando ad esempio una lettera di diffida nell’arco dei dieci anni, la prescrizione si interromperà e inizierà a decorrere dall’inizio.

Se vinco la causa ma controparte non paga le spese legali devo farlo io?

Cosa succede se la parte soccombente, e quindi tenuta al pagamento delle spese è nullatenente?

Per rispondere facciamo un esempio:

se Tizio Ha vinto una causa con una persona la quale è stata condannata dal tribunale a pagare a Tizio sia quanto dovuto sia le spese legali del mio avvocato ma la persona condannata risulta nullatenente e l’ avvocato gli ha mandato il conto da saldare, cosa sarà costretto a fare Tizio siccome, secondo la legge, è la parte soccombente, e quindi il debitore di Tizio, a dover pagare?

Purtroppo toccherà a Tizio effettuare il pagamento. Perché? Perché è stato lui ad incaricare il suo avvocato e, di conseguenza, dal rapporto tra difensore e Tizio, il debitore rimane escluso!. Infatti, l’importo che la controparte (il debitore di Tizio) è stata condannata a rimborsargli non ha alcuna rilevanza nei rapporti interni tra Tizio e il suo avvocato, il quale infatti può legittimamente chiedere l’importo che il giudice, nella sentenza, ha messo a carico della controparte.

La dilazione e la rateizzazione delle spese processuali e di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali

L’istituto della dilazione e rateizzazione delle spese processuali, delle spese di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali è disciplinato dalle seguenti fonti:

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
  • Decreto ministeriale 28 marzo 2003, Criteri e modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali e comunicazioni al concessionario.
  • Circolare Ministero della giustizia, 6 ottobre 2002, n. 6, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Spese di giustizia.
  • Circolare Ministero della giustizia, 23 ottobre 2003, n. 11, Criteri e modalità della decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie processuali, nonché delle comunicazioni al concessionario.

Il debitore che si trova in condizioni economiche disagiate oppure temporaneamente impossibilitato a pagare il debito in un’unica soluzione può chiedere la dilazione, la rateizzazione, oppure la dilazione e la successiva rateizzazione del pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento o delle sanzioni pecuniarie processuali: tutto ciò al fine di evitare il pignoramento dei beni o del quinto dello stipendio.

Sulla richiesta di dilazione e di rateizzazione deciderà il funzionario addetto all’ufficio competente e la domanda va, innanzitutto, sottoscritta dall’interessato e autenticata ex art. 38, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. poi va presentata (o anche trasmessa anche a mezzo di raccomandata – e in tal caso in questo caso si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata) personalmente ovvero a mezzo di persona incaricata dal debitore mediante apposita delega scritta, all’ufficio recupero crediti competente, prima dell’inizio della procedura esecutiva.

Il numero e l’importo delle rate vengono determinati tenendo conto della somma che il debitore può versare mensilmente e delle sue condizioni economiche. In ogni caso l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Inoltre, la scadenza di ogni rata è fissata nell’ultimo giorno del mese. Nell’ipotesi, poi, di richiesta congiunta di dilazione e successiva rateizzazione, l’integrale pagamento del debito deve avvenire nel termine massimo di 30 mesi.

Con il provvedimento con il quale è concesso il beneficio sono applicati anche gli interessi nella misura prevista dall’art. 21, commi 1 e 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

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