Segnalazione certificata di inizio attività – Cosa cambia con la L 124/2015

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Segnalazione certificata di inizio attività – Cosa cambia con la L 124/2015

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Che cos’è cambiato con la L. 124/2015 (che entrerà in vigore il 28 Agosto) in materia di segnalazione certificata di inizio attività? le principali novità sono le seguenti:

1)la previsione di un termine di 60 gg (decorrente dall’invio della Scia edilizia) a disposizione della PA per la verifica dei requisiti

2)l’autotutela NON potrà essere esercitata dalla PA oltre il termine di 18 mesi dall’invio della segnalazione certificata di inizio attività

Lo scopo della nuova segnalazione certificata di inizio attività modificata dalla L 124/2015, quindi, dovrebbe essere quello di rendere più agevole l’avvio di una attività economica.

Partendo dall’analisi della prima novità, è da notare che il termine di 60 gg è PERENTORIO (non ammette, quindi, alcuna proroga). Per quanto riguarda, poi, ciò che l’amministrazione ha l’onere di compiere entro suddetto termine – qualora abbia riscontrato delle irregolarità/inesistenza di uno o più dei requisiti richiesti dalla legge per l’attività alla quale la segnalazione certificata di inizio attività è preordinata – essa ha 2 alternative:

a)se l’attività risulta impossibile da regolarizzare, la PA non ha scelta: deve vietare la prosecuzione dell’attività e deve, altresì, provvedere all’eliminazione di eventuali effetti dannosi che, con essa, sono stati prodotti.

b)se l’attività risulta, invece, “regolarizzabile”, allora la PA può soltanto disporre la sospensione dell’attività e l’imprenditore, a questo punto, ha l’onere di regolarizzare la propria posizione nel termine di 30 gg (pena il successivo divieto di continuare l’attività).

La perentorietà del termine suddetto impedisce, quindi, alla PA di intervenire senza limitazioni di tempo. Prima della riforma in esame, infatti, non era inusuale che la PA ricorresse al potere di annullamento d’ufficio degli atti illegittimi (c.d. Autotutela) in qualunque momento – e ciò ad evidente svantaggio dell’imprenditore.

ATTENZIONE PERÒ: anche in presenza della riforma in esame sussistono ancora due situazioni nelle quali alla PA è riservata la possibilità di agire in autotutela anche oltre il termine di 60 gg dall’invio della segnalazione certificata di inizio attività. Esse sono:

1)la presenza di ragioni di pubblico interesse che, per tale caratteristica, debbano prevalere sull’interesse del soggetto richiedente la scia edilizia e/o di eventuali controinteressati.

2)se il divieto è adottato in un termine NON superiore a 18 mesi dall’invio della scia edilizia.

Riguardo a questo secondo punto, tuttavia, è doverosa un’ulteriore precisazione: la legge ha certamente previsto questo termine massimo di 18 mesi, al fine di porre un “tetto” limitando conseguentemente alla PA il potere di agire in autotutela a distanza di troppo tempo, TUTTAVIA è ancora possibile per la pubblica amministrazione agire senza limitazioni di tempo in presenza del seguente elemento: l’avvenuto accertamento (con sentenza passata in giudicato) della falsità delle dichiarazioni effettuate dall’imprenditore con la segnalazione certificata di inizio attività.

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