QUANDO È DAVVERO UTILE RITRATTARE UNA DICHIARAZIONE?

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QUANDO È DAVVERO UTILE RITRATTARE UNA DICHIARAZIONE

QUANDO È DAVVERO UTILE RITRATTARE UNA DICHIARAZIONE?

Che rapporto c’è tra ritrattazione e diritto penale? La ritrattazione nel codice penale è disciplinata dall’art 376 cp. Ai sensi di tale norma, oltre a poter in generale ritrattare una testimonianza (resa ex art 372 cp) è possibile che la ritrattazione investa altre ipotesi (articoli 371 bis, ter;, 373, 375 c.1 lett. b) e 378) se il colpevole ritratta il falso e manifesta il vero non oltre la chiusura del dibattimento (ovviamente nel procedimento in cui ha prestato il suo ufficio o reso le sue dichiarazioni) allora non è punibile.

Come è possibile notare, leggendo attentamente la norma, ritrattare una dichiarazione è davvero utile solo se il colpevole “ritratta il falso e manifesta il vero”. In altre parole, affinché la ritrattazione possa realmente giovare all’imputato – garantendogli l’impunità – è necessario non soltanto che costui la renda non oltre la chiusura del dibattimento ma è altresì essenziale che l’imputato ritratti una dichiarazione falsa modificandola con una vera. L’imputato, quindi, potrà realmente trarre giovamento dalla ritrattazione della sua dichiarazione solo se al momento della dichiarazione costui aveva dichiarato il falso e, ritrattando la sua dichiarazione, afferma il vero.

Facciamo un esempio per capire meglio:

Tizio è indagato per favoreggiamento ex art 378 cp. Egli sa di non aver ha commesso il fatto e presentandosi dinnanzi al P.M. afferma quindi di essere innocente. Se tizio decidesse di ritrattare la sua dichiarazione, affermando quindi di essere colpevole (pur non essendolo!) NON potrebbe assolutamente giovarsi della disposizione prevista dall’art 376 cp! Questo perché, come abbiamo visto, la ritrattazione è efficace solamente se l’imputato ritratta dicendo il vero (e non, quindi, se ritratta dicendo il falso!).

Quindi, per essere un po’ sintetici, possiamo dire così: non è il semplice ritrattare una dichiarazione che garantisce l’applicabilità dell’art 376 cp e, conseguentemente, l’impunità. È essenziale, infatti, che la ritrattazione soddisfi due requisiti:

1)sia resa non oltre la chiusura del dibattimento

2)sostituendo la precedente dichiarazione (falsa) costituisca affermazione del vero (e non del falso!)

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