Riforma Fiscale 2015 – Reati Fiscali Depenalizzati

COPERTINA ART REATI FISCALI DEPENALIZZATI 2015

Riforma Fiscale 2015 – Reati Fiscali Depenalizzati

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Con il decreto di riforma fiscale approvato dal governo in data  22 settembre 2015, più che una depenalizzazione dei reati tributari meno gravi sono state, invece, elevate quasi tutte le soglie di punibilità. In altre parole, in tutti i casi in cui le imposte evase NON raggiungeranno le nuove soglie, semplicemente il contribuente non sarà soggetto alla sanzione amministrativa né a responsabilità penale (in quanto mancheranno gli estremi per la qualificazione del reato).

le nuove previsioni che, come detto, saranno più favorevoli per il colpevole costituendo ipotesi di “favor rei” – pertanto in base all’art 2 cp secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti pena – si applicheranno a:

1)contribuenti che non hanno ancora commesso l’illecito e lo commetteranno in un momento futuro

2)contribuenti che hanno già commesso l’illecito ma che non sono stati ancora scoperti

3)contribuenti che dopo aver già ricevuto l’avviso bonario od essere stati sottoposti a controllo siano stati già segnalati all’Autorità giudiziaria, anche se il procedimento penale a loro carico non si sia ancora concluso. In altre parole, in presenza di un processo ancora pendente.

Quando alle fattispecie interessate dalla riforma, queste sono: la dichiarazione infedele; l’omesso versamento dell’iva; l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e iva; l’omesso versamento delle ritenute d’acconto.

 

DICHIARAZIONE INFEDELE

Riguardo a questo tipo di reato, la riforma ha stabilito le seguenti modifiche:

1)per aversi reato è necessario che l’imposta evasa superi i 150.000 euro (prima della riforma la soglia era di 50 mila euro).

2)per aversi reato è necessario che il valore assoluto di imponibile evaso sia di 3 milioni di euro (prima della riforma la soglia era di 2 milioni di euro).
Chi rientra nei limiti del reato può evitare la condanna? Si, pagando quanto dovuto attraverso il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione.

OMESSO VERSAMENTO IVA

Riguardo a questo tipo di reato la riforma ha stabilito che, a partire dal 28 dicembre 2015, le omissioni rilevanti dal punto di vista penale saranno solo quelle che superino la soglia di punibilità di 250.000 euro (prima della riforma la soglia era di 50.000 euro)

Anche in questo caso (come per la dichiarazione infedele) è possibile evitare la condanna nei seguenti modi:

a)in caso di di omesso versamento dell’Iva, delle ritenute e per indebita compensazione di crediti non spettanti, sarà necessario versare le somme dovute (comprensive di interessi e sanzioni) in un momento ANTECEDENTE rispetto alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Come può essere effettuato il pagamento? È possibile ricorrere alle:

a) procedure conciliative

b)ravvedimento operoso

c)optare per una rateazione – ma in questo caso l’intero importo deve OBBLIGATORIAMENTE essere versato entro al massimo 6 mesi dalla data dell’udienza dell’apertura del dibattimento.

OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E IVA

Riguardo a questo tipo di reato la riforma (che vale sia per l’iva che per le imposte sui redditi) ha stabilito che non saranno più penalmente rilevanti le violazioni quando l’imposta evasa sia inferiore a 50.000 euro (prima della riforma la soglia di punibilità era di 30.000 euro).

Per quanto riguarda la pena, invece, il legislatore ha apportato un aumento alla forbice edittale: da un minimo di 1 anno e 6 mesi a un massimo di 4 anni (prima della riforma la pena andava da 1 a 3 anni).

Quindi, per fare un esampio, se l’imposta evasa è di 49.000 euro il contribuente NON incorrerà in responsabilità penale (ma ovviamente sarà tenuto a sopportare le conseguenze di carattere tributario -il recupero della tassazione – nascente dalla condotta antigiuridica da lui tenuta)

 

OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE

Riguardo a questo tipo di reato, infine, la riforma ha stabilito che la soglia di punibilità sia di 150.000 euro in su (prima della riforma la soglia era 50mila euro).

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