RICORSO PER CASSAZIONE SPIEGAZIONE

COPERTINA ART RICORSO PER CASSAZIONE SPIEGATO

RICORSO PER CASSAZIONE SPIEGAZIONE

N.B. : il presente riassunto è pensato per rendere più semplice l’acquisizione delle informazioni essenziali in merito all’argomento concernente il ricorso per cassazione. Consiglio, tuttavia, di unirlo ad una attenta lettura delle norme del codice (possibilmente in ordine) al fine di ottenere una più compiuta comprensione dell’argomento.

 

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Il Ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione che non dà luogo, a differenza di quanto avviene con l’appello, ad una nuova valutazione del merito della causa, ma solamente ad una verifica della correttezza della decisione sotto il profilo dell’esatta applicazione delle norme di diritto processuale e sostanziale.

Il Ricorso per cassazione, quindi, a differenza dell’appello, non ha effetto sospensivo, né devolutivo. la spiegazione è che il ricorso per cassazione dà vita ad un nuovo ed autonomo processo, distinto dal giudizio di merito di primo e di secondo grado

(N.B.la Corte di Cassazione è giudice della sola legittimità ovvero è solo giudice del diritto).

il Ricorso per cassazione è, inoltre, un mezzo di impugnazione c.d. rescindente, in quanto presuppone la denuncia di vizi specifici della sentenza e porta ad una nuova decisione solo se i vizi affermati sussistono. Nel caso in cui i fatti affermati sussistano, la sentenza viene annullata e, conseguentemente, nei limiti di tale annullamento dovrà essere pronunciata una nuova sentenza, da un altro giudice, che sostituisca quella che è stata annullata.

Il Ricorso per cassazione, così come gli altri mezzi di impugnazione, è previsto nell’interesse della parte che ritenga di essere stata lesa dalla sentenza contro la quale si ricorre.

Il principio di diritto può essere pronunciato anche d’ufficio dalla corte nel seguente caso: quando il ricorso proposto dalle parti sia dichiarato inammissibile ma la Corte ritenga che cmq la questione decisa sia di particolare importanza tale da giustificare una pronuncia d’ufficio del principio di diritto.

Il Ricorso per cassazione è ammesso ESCLUSIVAMENTE contro gli errori di diritto, tassativamente elencati nell’art. 360 c.p.c.

Tra questi si possono individuare errores in iudicando e in procedendo.

Le sentenze ricorribili in Cassazione sono le seguenti:

— sentenze del giudice ordinario pronunciate in grado d’appello o in unico grado;

— sentenze appellabili del Tribunale quando le parti siano d’accordo per omettere l’appello (il cd. ricorso per saltum), ma soltanto quando il motivo del ricorso sia uno dei seguenti:

violazione di falsa applicazione delle norme di diritto e delle norme contenute in contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;

— sentenze e provvedimenti che incidano su diritti soggettivi e siano idonei al giudicato emessi dai giudici ordinari o speciali in grado d’appello o in unico grado che, ai sensi dell’art.111, co. 7, Cost., sono denunciabili per violazione di legge e per omessa, insufficiente o con traddittoria motivazione della decisione.

Inoltre, la Cassazione giudica anche nei casi di:

— ricorso contro le decisioni dei giudici speciali, per motivi attinenti alla giurisdizione o per violazione di legge;

— conflitti di giurisdizione;

— ricorso per regolamento di giurisdizione (deciso dalle sezioni unite);

-ricorso per regolamento di competenza.

La riforma del 2009, per porre rimedio alla lentezza nell’emissione delle pronunce, ha inserito un “filtro” per l’ammissibilità dei ricorsi. Di conseguenza, il nuovo art. 360bis c.p.c. prevede due ipotesi di inammissibilità del ricorso:

1) quando il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offra elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;

2) quando sia manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del giusto processo.

A chi sono assegnati i ricorsi? L’ art. 376, co. 1 afferma che Il primo presidente assegna i ricorsi ad apposita sezione della Corte che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, co. 1, nn. 1 e 5. Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente il quale procede all’assegnazione alle sezioni semplici.

La domanda assume la forma del ricorso che deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell’apposito albo dei difensori presso la Corte di Cassazione e, a pena di inammissibilità, deve essere munito di procura speciale.

ai sensi dell’art. 325, co. 2 c.p.c. Il Ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in mancanza di notificazione, entro sei mesi (e non più un anno come era previsto prima della riforma del 2009) dalla pubblicazione della sentenza

Normalmente, la Corte pronuncia a sezione semplice (5 membri). Pronuncia a sezioni unite (9membri), invece, qualora debba decidere un ricorso proposto per motivi che attengano alla giurisdizione. Tuttavia, al di fuori dei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici se sulla questione di giurisdizione proposta si siano già pronunciate le sezioni unite (la ratio è la seguente: si vuole evitare l’inutile sovraccarico delle sezioni unite nei casi in cui queste abbiano già affrontato in precedenza la stessa questione di giurisdizione).

il primo presidente può, tuttavia, disporre che la Corte pronunci ugualmente a sezioni unite anche sui ricorsi che presentano una questione di diritto che sia già stata decisa dalle sezioni semplici MA In modo difforme, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza.

E se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite? Essa dovrà rimettere la decisione del ricorso alle sezioni unite (con ordinanza motivata)

La decisione avviene in modo diverso, a seconda che debba essere deliberata in camera di consiglio oppure previa discussione in udienza (vedi artt. 374, 375 e 380bis c.p.c.).

Le sentenze della Corte di Cassazione possono essere di tre tipi:

— sentenza di rettificazione: quando sentenza impugnata sia erroneamente motivata, ma il dispositivo sia conforme al diritto. In tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione;

— sentenza di rigetto: se i motivi addotti siano infondati, il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese;

— sentenza di accoglimento: se il ricorso è accolto è pronunciata una sentenza che cassa la sentenza impugnata oppure se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte potrà anche decidere direttamente il merito.

La cassazione della sentenza può essere CON o SENZA rinvio.

È SENZA rinvio quando:

a)risolvendo una questione di giurisdizione o di competenza, la Corte riconosca che il giudice del quale è impugnato il provvedimento e ogni altro giudice difettino di giurisdizione

b)quando la Corte ritenga che la causa non potesse essere proposta o il processo non potesse essere proseguito davanti al giudice di merito

c)quando decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

È CON rinvio quando il processo, a seguito della pronuncia della cassazione, deve proseguire dinnanzi ad un altro giudice al fine di ottenere una pronuncia sul merito, che sostituisca la sentenza cassata con una nuova sentenza. si apre, in altre parole, il giudizio di rinvio e la parte ha l’onere di riassumere il giudizio dinnanzi al giudice di merito altrimenti il processo si estingue.

N.B. la Corte, quando accoglie il ricorso e cassa con rinvio, enuncia il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

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