RICHIESTA DEMANSIONAMENTO PER MOTIVI DI SALUTE

il demansionamento per motivi di salute è legittimo?

La risposta è “dipende”.

Vediamo perché!

La vecchia normativa (quella precedente al job’s act), all’articolo 42, comma 1, D. Lgs. 81/2008 consentiva al datore di lavoro di demansionare il dipendente, nel caso in cui la necessità derivasse da infortunio o da malattia del lavoratore, ovvero da motivi di salute.

Oggi, invece, a seguito dell’entrata in vigore del job’s act, è possibile modificare le mansioni di un lavoratore soltanto entro gli stretti limiti dell’equivalenza professionale. Non si può, in altre parole, demansionare, salvo ipotesi particolari ammesse dalla giurisprudenza – ad es il demansionamento è consentito ma “a favore del lavoratore”, al fine ad esempio di evitare un licenziamento oppure per ragioni di salute che lo riguardano. Tale previsione è tassativa ed infatti si prevede la nullità di ogni patto contrario.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha poi allargato, sia pure con molta prudenza, la casistica, ricomprendendovi il demansionamento richiesto dal lavoratore. Quindi il lavoratore può chiedere il demansionamento per ragioni di salute, per evitare il licenziamento, per conciliare vita-lavoro, per inidoneità sopravvenuta a ricoprire una mansione superiore, e tutte le volte che lo richieda espressamente il lavoratore per un proprio interesse (per esempio quando, in caso di trasferimento per riavvicinarsi a casa o alla famiglia, si accetta una mansione inferiore) oppure, come detto, per motivi di salute o finalizzato a scongiurare un licenziamento individuale.

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