Riassunti Diritto Internazionale – Successione degli stati nei trattati

COPERTINA ART SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI

Riassunti Diritto Internazionale – Successione degli stati nei trattati

La Convenzione di Vienna del 1978 (entrata in vigore nel 1996 e ratificata SOLO da 22 stati tra i quali NON figura l’italia) è dedicata alla “successione degli stati rispetto ai trattati”.

È opportuno fare una premessa: il termine “successione” è utilizzato in senso ATECNICO, perché indica la mera circostanza di fatto dell’avvenuta sostituzione di uno stato ad un altro nel governo di un territorio.

L’art 7 par 1 e 2 della convenzione è la norma che si occupa di indicare l’ambito di applicazione della convenzione.

Il par 1 ammette l’applicabilità della convenzione a tutte quelle successioni intervenute DOPO la sua entrata in vigore. Aggiunge inoltre che NON è necessario che lo stato successore abbia già ratificato la convenzione al momento della successione. Ciò significa che appena uno stato aderisce alla convenzione, l’adesione RETROAGISCE fino al momento in cui la successione è avvenuta, SEMPRE CHE!!! La convenzione fosse già in vigore il quel momento! (RATIO: nella maggior parte dei casi lo stato successore è uno stato di nuova formazione => è impossibile che abbia già aderito alla convenzione al momento della successione)

Il par 2 pone una deroga alla regola generale in tema di applicabilità della convenzione in quanto ammette che lo stato successore possa dichiarare di voler applicare la convenzione anche ad una successione intervenuta PRIMA dell’entrata in vigore della convenzione (quindi prima del 1996) MA!!! Questa dichiarazione varrà solo nei confronti di quelle parti contraenti che l’abbiano accettata.

successione nei trattati LOCALIZZABILI

I trattati c.d. LOCALIZZABILI sono tutti quelli che hanno ad oggetto l’utilizzo (e quindi le modalità d’uso) del territorio stipulati dallo stato predecessore. Il principio “res transit cum suo onere” esprime il concetto secondo cui lo stato successore DEVE obbligatoriamente osservare quei trattati (quindi ne è vincolato). Es sono costituiti dai trattati che istituiscono servitù di passaggio (attive o passive); gli accordi per la concessione in affitto di parti di territorio, i trattati che prevedono la libertà di navigazione su fiumi, ecc.

Un limite alla successione nei trattati localizzabili è costituito da quelli di natura politica. La ratio è la seguente: con il mutare del regime politico (conseguente al mutamento di sovranità) mutano in modo radicale le circostanze esistenti al momento della conclusione del trattato => per il principio “rebus sic stantibus” un trattato o determinate clausole di un trattato si ESTINGUONO quando mutano in modo radicale le circostanze esistenti al momento della conclusione del trattato.

(es: i trattati aventi ad oggetto l’installazione di basi militari straniere – che dall’art 12 della Convenzione del 1978 sono ESPRESSAMENTE SOTTRATTI al regime successorio)

trattati NON localizzabili

per i trattati NON localizzabili la convenzione di vienna del 1978 opera la seguente distinzione: per gli stati sorti dalla decolonizzazione si applica il principio della TABULA RASA. Per tutti gli altri (quindi per tutti gli stati sorti in modo diverso – distacco, secessione, smembramento incorporazione e fusione – si applica il principio della CONTINUITA’.) il diritto consuetudinario invece NON opera questa netta distinzione => la disciplina contenuta nella convenzione di vienna si applicherà SOLO!!! Nei confronti degli stati fimatari

le varie ipotesi valide SOLO!!!!!!!! per gli accordi NON!!!!!!!!!! LOCALIZZABILI:

1)DISTACCO di parte di territorio (che può avvenire per cessione o conquista): la regola della tabula rasa (diritto consuetudinario) implica la c.d. Mobilità delle frontiere. Con questa espressione si intende la “ritirata” degli accordi vigenti nella porzione di territorio distaccatosi dallo stato predecessore, e l’ “avanzata” degli accordi a cui era già vincolato lo stato che subentra nel governo del territorio soggetto, a causa del distacco, alla sovranità territoriale del nuovo stato.

(N.B. Anche la convenz di vienna del 1978 (nella Parte II all’art 15) prevede la mobilità delle frontiere applicata a TUTTE le ipotesi di trasferimento di territorio da stato a stato => tale norma codifica perfettamente il diritto CONSUETUDINARIO)

2)SECESSIONE: in questo caso nella porzione di territorio distaccatasi dallo stato predecessore si formano uno o più stati nuovi.

Secondo il diritto consuetudinario la ragola applicabile è sempre quella della tabula rasa per TUTTE le ipotesi di successione nei trattati e quindi in questo caso anche per tutte le ipotesi di SECESSIONE.

Secondo il diritto pattizio invece, la convenz di vienna del 1978 corrisponde al diritto consuetudinario all’art 16 nel quale prevede la regola della tabula rasa per la decolonizzazione (che è una delle ipotesi di secessione). NON!!! corrisponde invece al diritto consuetudinario all’art 34 nel quale afferma che per tutte le altre ipotesi di secessione si applica la regola della continutà.

sia per la successione nei trattati BILATERALI che in quelli MULTILATERALI CHIUSI (stipulati dallo stato predecessore), a mente del diritti consuetudiario vige la regola della tabula rasa. Tuttavia!!! lo stato/i di nuova formazione potrà, se vuole!!!!, decidere di “rimanerci” vincolato aderendovi.

Per quanto riguarda i trattati multilaterali APERTI è ormai prassi (quindi diritto consuetudinario) riconoscere agli stati di nuova formazione che vogliano vincolarsi ad essi, la possibilità di operare la c.d. “notificazione di successione” che si differenzia dalla semplice adesione (che ha carattere ex nunc) in quanto questa, retroagendo al momento dell’acquisto dell’indipendenza (N.B. Per il diritto consuetudinario NON fa differenza la causa che ha portato all’indipendenza) ha efficacia ex tunc.

Per il diritto pattizio invece, la convenz di vienna del 1978 NON si conforma totalmente al diritto consuetudinaro in quanto riconosce tale facoltà SOLO!!! nelle ipotesi di decolonizzazione.

3)SMEMBRAMENTO: a differenza della secessione, nella quale sulla porzione di territorio distaccatosi si formano uno o più stati MA!!! lo stato predecessore rimane “in vita”, nello smembramento è proprio lo stato predecessore che si smembra dando vita a due o più stati nuovi (pag 128 -al fondo; e 129 in alto- cmq ad es la dissoluzione dell’URSS e della jugoslavia e della cecoslovacchia). Il criterio per distinguere materialmente le ipotesi di smembramento da quelle di secessione è quello dell’organizzazione di governo: lo smembramento si ha quando NESSUNO dei due stati nuovi adotti, seppur approssimativamente, l’organizzazione di governo (sia retto quindi dalla stessa costituzione in senso materiale) dello stato preesistente.

allora, ai fini della successione nei trattati (sempre quelli NON localizzabili) lo SMEMBRAMENTO è assimilabile al DISTACCO in quanto, a mente del diritto consuetudinario si applica la regola della tabula rasa e della mobilità delle frontiere, temperata però dal fatto che per i trattati multilaterali aperti è possibile ricorrere alla notificazione di successione invece che alla semplice adesione.

Per il diritto pattizio invece, la convenz di vienna del 1978 all’art 34 unifica le due ipotesi dello smembramento e del distacco MA!!! sottopoendole al principio di continuità dei trattati, essendo ipotesi diverse dalla decolonizzazione

4)INCORPORAZIONE: avviene quando uno stato “scompare” incorporandosi ad uno stato esistente.

Può correttamente parlarsi di avvenuta incorporazione quando lo stato di nuova formazione (costituito dallo stato incorporante e lo stato incorporato) mantiene la STESSA organizzazione di governo (es il regno d’italia- formatosi a seguito dell’unificazione dei vari stati italiani con il regno di sardegna- è da considerarsi come un’ipotesi di incorporazione.

All’incorporazione va applicata la regola della mobilità delle frontiere (naturalmente temperata nel caso in cui lo stato incorporante decida di vincolarsi ai trattati NON localizzabili ai quali era vincolato lo stato incorporato)

5)FUSIONE: avviene quando due stati si fondono insieme creandone uno nuovo.

Anche per la fusione vale la regola della tabula rasa (naturalmente sempre e solo per i trattati NON localizzabili => a seguito di fusione lo stato nuovo nascerà libero dai vincoli NON localizzabili mentre sarà ancora legato ai trattati localizzabili in base al principio “res transit cum suo onere”).

La convenz di vienna del 1978 adotta, per la fusione e l’incorporazione, il principio di continutà dei trattati senza distinzione => ancora una volta si discosta dal diritto consuetudinario.

Ci si è chiesti se in caso di mutamento radicale di governo avvenuto per vie extralegali (es avvento del regime sovietico in russia nel 1917, colpo di stato in cecoslovacchia nel 1948, ecc) vi sia o meno successione nei trattati sipulati dal vecchio governo. La risposta è AFFERMATIVA eccezion fatta per quei trattati di natura POLITICA che, alla luce del principio “rebus sic stanti bus” devono considerarsi ESTINTI quando mutano in modo radicale le circostanze esistenti al momento della loro conclusione.

N.B. su questo punto la convenzione di vienna del 1978 NON!!! Si esprime!

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