Riassunti Diritto Costituzionale caretti – diritto alla difesa , principio di legalità , responsabilità penale

Riassunti Diritto Costituzionale caretti – diritto alla difesa , principio di legalità , responsabilità penale

3 norme fondamentali in materia sono: l’art 24, 25 e 27 Cost.

L’art 24, al primo comma, dice che “tutti possono agire in giudizio per la tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi”.
Questo primo comma sancisce quindi il DIRITTO ALLA DIFESA. La norma utilizza il termine “tutti” per indicare cittadini e stranieri. Ciò significa che il diritto alla difesa è riconosciuto a tutti. Ciascun individuo ha quindi diritto a far valere i proprio diritti in giudizio, con l’assistenza di un legale.

Il secondo comma dell’art in questione prosegue dicendo che “il diritto alla difesa è inviolabile”. L’inviolabilità del diritto alla difesa è garantita da 2 principi che, a loro volta, perseguono un’ulteriore finalità: la terzietà del giudice. I due principi in questione sono:
1)il giudice naturale precostituito per legge (art 25 c.1 Cost) (principio che ha la funzione di garantire la conoscibilità ex ante dell’autorità giudiziaria competente a giudicare una determinata controversia
2)il divieto di istituire nuovi giudici (art 102 c.2 Cost)

il c.3 dell’art 24 prevede, invece, il c.d. Patrocinio a spese dello stato, per garantire anche ai non abbienti la possibilità di ricorrere, gratutitamente, al giudice.

L’ultimo comma dell’art in esame prevede poi il diritto al risarcimento del danno (a favore del condannato) cagionato da un’eventuale sentenza di condanna successivamente annullata.

L’art 25, al secondo comma, prevede invece il c.d. Principio di legalità. Dicendo infatti che “nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso” la norma prevede, altresì, il principio di irretroattività della legge penale (ripreso poi dall’art 2 cp). In base al principio di legalità, quindi, un reato può essere previsto SOLTANTO dalla legge. In base al principio di irretroattività, per aversi puniblità è necessario che la legge in questione sia entrata in vigore PRIMA del fatto commesso.

L’art 27, infine, al primo comma recita “la responabilità penale è personale”. Da ciò si deduce che nessuno può essere imputato per un fatto commesso da un altro soggetto e che per aversi punibilità è necessario che il soggetto agente abbia agito con dolo o con colpa. Tuttavia, il codice penale italiano prevede una serie di fattispecie di reato punite a titolo di responsabilità oggettiva (in base cioè al semplice nesso condizionalistico di causalità materiale). La giurisprudenza, quindi, ai fini di eliminare il più possibile le ipotesi di responsabilità oggettiva previste dal nostro codice penale (derivanti dal periodo fascista nel quale il codice rocco è stato creato) applica dei correttivi. Alcune norme interssanti, e che dimostrano questo fatto, sono, ad es, l’art 584, 586 e 116 cp

il secondo comma, invece, afferma che “l’imputato NON è considerato colpevole fino a condanna definiva”. Questo comma sancisce quindi il principio di presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.

L’autorità giudiziaria, infine, è soggetta SOLO alla legge. Ciò non significa che il giudice sia “bocca della legge” (nel senso letterale del termine), avendo invece la possibilità e il compito di interpretare le disposizioni di legge in modo da giudicare correttamente il caso concreto. Il CSM, organo previsto dalla costituzione, è un organo di autogoverno il quale ha il compito di garantire l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario dagli altri poteri statali, in adempimento del principio di separazione dei poteri.

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