Riassunti Diritto Costituzionale – ART 14 (LIBERTÀ DI DOMICILIO)

Riassunti Diritto Costituzionale – ART 14 (LIBERTÀ DI DOMICILIO)

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l’art 14 Cost disciplina la libertà di domicilio

il c.1 di tale art dispone che “il domicilio è inviolabile”

commento:

-con il termine domicilio, il diritto civile si riferisce al “luogo che un soggetto ha scelto come sede principale dei suoi affari o interessi”. Questa nozione è sicuramente corretta, tuttavia, il diritto costituzionale e il diritto penale estendono la sua portata a QUALUNQUE luogo nel quale si estenda la “proiezione spaziale” di un individuo. In altre parole, qualunque luogo in cui l’individuo esplichi la sua vita privata (una casa di villeggiatura, una stanza di hotel, ecc).

-il termine “inviolabile” indica, invece, che la liberta di domicilio gode delle stesse garanzie previste dall’art 13 cost per la libertà personale. Queste garanzie sono rappresentate dalla RISERVA DI LEGGE (solo con legge è possibile prevedere delle limitazioni della libertà di domicilio) e dalla RISERVA DI GIURISDIZIONE (solo il giudice può, in forza di una legge esistente, adottare con atto motivato una limitazione della libertà personale).

Il c.2 prevede, infatti, che soltanto il giudice possa richiedere ISPEZIONI, PERQUISIZIONI o disporre il SEQUESTRO di beni.

Commento:

ispezione: modalità di ricerca della prova, avente ad oggetto luoghi determinati, allo scopo di rendere più chiaro il fatto avvenuto

perquisizione: modalità di ricerca della prova che ha, come scopo, quello di individuare il “corpo del reato” (o altro elemento che sia stato utile per la commissione dello stesso – es un’arma)

sequestro: è una misura conservativa la quale ha come scopo quello di creazione di un vincolo di indisponibilità dei beni oggetto della stessa (n.b. Nel caso di beni mobili, questi possono subire anche il c.d. “spossessamento”). Un esempio di sequestro è rappresentato dal sequestro conservativo disposto dal giudice sui beni del debitore al fine di impedirgli di disporre degli stessi – vendendoli, distruggendoli, ecc- per evitare che, così facendo, riduca la garanzia del creditore.

Il c.3 prevede, infine, la possibilità di richiedere ispezioni o accertamenti per motivi di SANITÀ (al fine di accertare il rispetto della normativa sull’igene), INCOLUMITÀ PUBBLICA (al fine di accertare il rispetto della normativa sulla sicurezza pubblica) o ai fini ECONOMICI o FISCALI (al fine di accertare l’avvenuto adempimento degli obblighi tributari imposti dalla legge), Solo!!! in forza di leggi speciali che lo consentano.

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