SE IL PRODOTTO È DIFETTOSO POSSO RIAVERE I SOLDI?

SE IL PRODOTTO È DIFETTOSO POSSO RIAVERE I SOLDI?

 

A chi non è mai capitato di ricevere una merce difettosa? Credo che tutti, almeno una volta, si siano trovati tra le mani un prodotto difettoso e, perciò, dopo aver probabilmente esclamato “voglio il rimborso dei miei soldi!” si siano effettivamente domandati: i diritti del consumatore mi consentono di ottenere la risoluzione del contratto? o la restituzione dei miei soldi? O il risarcimento dei danni? O almeno la sostituzione del prodotto?

In questo articolo cercheremo di far luce sull’argomento!

(FOTO PRESA DA: http://richtigteuer.de/wp-content/uploads/2013/04/kaputtes-Auto.jpg )

 

 

Immaginiamo di aver recentemente acquistato una macchina e aver fatto regolare voltura. Pochi giorni dopo il nostro acquisto, però, ci accorgiamo che il telaio dell’auto è svergolato!

…cosa si può fare a questo punto?

Partiamo analizzando un’importantissima norma del codice civile: l’art 1492 cc (effetti della garanzia)

“Nei casi indicati dall’art. 1490 il compratore può domandare a sua scelta la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo , salvo che, per determinati vizi, gli usi escludano la risoluzione.

La scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale.

Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo.”

Dalla lettura della norma si evince che, sia in capo al venditore sia in capo all’acquirente, in forza del contratto stipulato gravano alcuni obblighi. Innanzitutto, con riguardo al venditore, su di lui grava l’obbligo di garantire al compratore l’inesistenza di vizi della cosa oggetto della vendita.
Il venditore, infatti, in forza di quanto disposto dall’art 1490 cc è obbligato a garantire che la cosa venduta non presenti vizi, ossia delle imperfezioni materiali tali che, se conosciute, avrebbero condizionato la volontà di concludere la vendita, in quanto la loro presenza comporta una diminuzione di valore della cosa, oppure incide sulla sua utilizzabilità, o ancora la renda inidonea all’uso cui è destinata o infine che ne diminuisca comunque in modo apprezzabile il valore.

Il fatto che il telaio dell’auto sia svergolato è certamente un difetto che ne diminuisce sensibilmente il valore, poiché è presumibile che il compratore, se lo avesse saputo, non l’avrebbe acquistata o, quantomeno, sarebbe stato disposto a spendere meno.

Nel caso in cui il telaio risultasse già rovinato al momento della consegna del veicolo, il compratore ai sensi dell’art 1492 cc può scegliere se chiedere la risoluzione del contratto (e ciò farà sì che il bene venga restituito al venditore che provvederà a restituire al compratore il prezzo pagato) oppure la riduzione del prezzo in proporzione al diminuito valore del bene.

ATTENZIONE, però: ai sensi dell’art 1491 cc, il venditore non è invece tenuto alla garanzia per i vizi (prevista dall’art 1492 cc) quando tali difetti erano conosciuti o facilmente riconoscibili dal compratore.

Se, comunque, il compratore è convinto che il vizio esistesse già prima del suo acquisto (e che, quindi, il venditore lo abbia volutamente occultato) dovrà, ai sensi dell’art 1495 cc, provarlo! La norma, infatti, dispone che è onere del compratore provare non soltanto l’esistenza del vizio, ma anche di averlo denunciato tempestivamente al venditore (con mezzi che ne attestino l’invio e la ricezione – ad es una raccomandata, un fax o una email) entro otto giorni dalla sua scoperta (a pena di decadenza – condizione necessaria per l’esercizio dell’azione) e dovrà, altresì, esercitare l’azione in giudizio entro 1 anno dalla consegna del bene.
Con riguardo all’eventuale risarcimento del danno, il venditore vi è tenuto, ai sensi dell’art 1494 cc, se non prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa. Se invece la causa del difetto è da imputarsi al compratore (perché, ad esempio, costui dopo la consegna del bene lo ha manomesso oppure ha avuto un incidente stradale guidando il veicolo) nulla gli sarà dovuto dal venditore, non potendo nemmeno chiedersi la risoluzione del contratto.

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