RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE PRESCRIZIONE

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Riservando ad un prossimo articolo la trattazione della definizione di responsabilità extracontrattuale, In questo  affronteremo invece il tema della sua prescrizione.

AZIONE RISARCIMENTO DANNI – PRESCRIZIONE

 


il tema della prescrizione dell’azione di risarcimento dei danni è affrontato dall’art 2947 cc. I tre commi di questa norma, infatti, si occupano di disciplinare la prescrizione dell’azione di risarcimento danni nascenti da fatto illecito.

 

PRESCRIZIONE AZIONE RISARCIMENTO DANNI DA FATTO ILLECITO

il c.1 dell’art 2947 cc afferma che “Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato”.
il c.2 prosegue dicendo che “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni” .
il terzo e ultimo comma, infine, precisa che “In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.

 

PRESCRIZIONE RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE – DECORRENZA

il termine di prescrizione della responsabilità extracontrattuale comincia a decorrere non nel momento in cui il fatto del terzo lede l’altrui diritto ma, invece, nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, diventando in tal modo percepibile e riconoscibile.

Ciò è stato di recente affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 6921 del 7 aprile 2015. in quel caso la vicenda riguardava un titolare di una s.r.l. che aveva citato in giudizio il proprio commercialista in quanto costui aveva distratto delle somme di denaro da conti correnti bancari mediante l’impiego di deleghe in bianco e sottratto documentazione fiscale-contributiva. Tutto ciò approfittando del proprio mandato professionale.

Il titolare della srl chiedeva quindi sia la condanna del professionista alla restituzione delle somme illecitamente distratte, sia la condanna al risarcimento di tutti i danni cagionati dalla sua illecita condotta.

La Corte territoriale, tuttavia, aveva erroneamente ritenuto prescritta la domanda di risarcimento azionata dal ricorrente. La Cassazione, infatti, cassando tale erronea pronuncia ha affermato che i giudici di merito pur avendo correttamente individuato il termine di prescrizione (decorrente in cinque anni dalla commissione dei fatti di reato) avevano tuttavia sbagliato a calcolare il termine a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione (c.d. dies a quo). Esso infatti non può considerarsi decorso prima della cessazione del rapporto professionale, o comunque prima che il professionista abbia adempiuto il suo obbligo di rendere il conto. Ciò a prescindere, quindi, dal fatto che gli illeciti fossero stati dal soggetto agente (il commercialista) commessi in epoca anteriore. Far decorrere la prescrizione dalla commissione del fatto illecito invece che dal suo manifestarsi all’esterno non è infatti conforme alla legge.

 

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