RESPONSABILITÀ del MEDICO e della STRUTTURA SANITARIA: RIFORMA!

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RESPONSABILITÀ del MEDICO e della STRUTTURA SANITARIA: RIFORMA!

La riforma della responsabilità del medico e della struttura sanitaria, ormai di prossima approvazione, presenta importanti modifiche alla disciplina.

Esse riguardano, da un lato, i termini per iniziare la causa: cinque anni per chiedere il risarcimento al sanitario e dieci, invece, alla struttura sanitaria nella quale egli opera. Dall’altro, le diverse regole applicabili quando il soggetto, che agisce per lamentare la colpa medica, agisca contro la struttura oppure direttamente contro il professionista.

è bene precisare che, attualmente, siamo ancora di fronte ad un progetto di legge che è stato di recente  approvato dalla Camera ed ora passerà all’esame del senato.

La riforma, comunque, interesserà enormemente sia le norme civili (soprattutto quelle inerenti al risarcimento del danno), sia quelle penali, recentemente aggiornate dal Decreto Balduzzi.

Prima addentrarsi nella spiegazione delle modifiche alla disciplina della responsabilità del medico e della struttura sanitaria è doveroso precisare che, dal punto di vista processuale, viene previsto l’obbligo di tentare la conciliazione e la possibilità – riconosciuta al paziente – esercitare la c.d. Azione diretta del danneggiato. In altre parole, egli potrà chiamare direttamente in causa l’assicurazione senza dover prima citare l’ospedale.

Addentrandoci adesso nella spiegazione delle modifiche sopra enunciate, e partendo dalla responsabilità penale del medico, si evince come questa scatterà SOLO in caso di dolo o colpa grave.

In altre parole, in caso di morte o lesioni personali, il medico potrà essere chiamato a risponderne SOLO ove la sua condotta fosse caratterizzata da dolo o colpa grave.

Attualmente si registra già un primo punto abbastanza critico (perché rischia di dare adito a molteplici interpretazioni): la locuzione “rilevanti specificità del caso concreto”. Queste rilevanti specificità del caso concreto, infatti, potranno scriminare il medico dalla colpa grave quando si accerti che costui abbia rispettato le buone pratiche clinico assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida ufficiali.

 

Passando alla responsabilità civile, è possibile fin da ora segnalare una maggiore quantità di modifiche alla disciplina della responsabilità del medico.

Innanzitutto, come accennato poc’anzi, viene operata una distinzione tra il medico, da un lato, e la la struttura sanitaria (clinica, ospedale, ecc) dall’altro. i soggetti – lo si precisa – saranno ENTRAMBI responsabili, MA! A diverso titolo.

il medico:

la responsabilità del medico è contrattuale o extracontrattuale? in base alla riforma sarà extracontrattuale, quindi ex art 2043 codice civile. Ciò significa che sarà il paziente a dover dimostrare la condotta antigiuridica del medico. In altre parole, per il paziente sarà più difficile provare la responsabilità professionale medica lamentata. Il paziente, infatti, potrebbe preferire (soprattutto nei casi in cui gli sia più difficile provare la colpa del medico) citare in giudizio soltanto la struttura sanitaria, allo scopo di ottenere il risarcimento del danno. In tale ipotesi la struttura sanitaria, che sia stata chiamata risarcire il paziente per la colpa medica di un proprio sanitario, avrà diritto rivalersi nei suoi confronti (ma solo nel caso in cui il medico versasse in dolo o colpa grave). In che modo? esercitando l’azione di rivalsa.

Per quanto riguarda i termini per far valere in giudizio la colpa medica lamentata, se il paziente deciderà di agire direttamente contro il medico, il termine per fare causa sarà di cinque anni.

E in caso di colpa lieve del medico? In tale ipotesi costui sarà responsabile, MA SOLO da un punto di vista civile. A tal proposito, è prevista come obbligatoria la stipulazione di un’assicurazione per la responsabilità civile.

struttura sanitaria:

la responsabilità della struttura sanitaria sarà contrattuale o extracontrattuale? in base alla riforma sarà contrattuale.

L’onere della prova quindi (a differenza di quanto visto per l’azione esercitata direttamente contro il medico) spetta alla struttura. Ciò significa che se il paziente – o i suoi eredi – fanno causa alla struttura, questa dovrà provare di avere eseguito con diligenza le prestazioni sanitarie. il paziente, quindi, per provare la responsabilità sanitaria dovrà soltanto provare il danno e il rapporto di causa-effetto (in altre parole, quel danno che si è verificato a seguito dell’intervento effettuato).

Per quanto riguarda i termini per far valere in giudizio la colpa medica lamentata, il paziente avrà dieci anni di tempo per fare la causa.

Cosa accade una volta scaduto tale termine? Semplice: l’azione si prescriverà e, conseguentemente, non potrà più essere esperita alcuna azione contro la struttura sanitaria.

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