Procedimento Amministrativo l. 241/1990 – 3a parte

Procedimento Amministrativo l. 241/1990 - 3a parte DIRITTO DI ACCESSOe
Procedimento Amministrativo l. 241/1990 – 3a parte DIRITTO DI ACCESSO

Siamo giunti alla terza ed ultima parte della trattazione dell’argomento del procedimento amministrativo (se ti sei perso le prime due, le trovi qui: prima parte; e qui: seconda parte)

Riguardo al Diritto di accesso ai documenti amministrativi la legge anticorruzione l.190/2012 ha elevato la trasparenza a livello essenziale delle prestazioni ed, infatti, la PA è definita come “casa di vetro” ed il diritto di accesso consiste nell’insieme delle pretese che il cittadino vanta nei confronti della PA affinché, appunto, la sua azione sia trasparente, ed è un principio generale dell’ordinamento giuridico volto a favorire la partecipazione e ad assicurare la trasparenza e imparzialità dell’azione della PA; i soggetti titolari sono tutti i soggetti privati compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso a prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

Il soggetto che richiede l’accesso deve esplicitare le ragioni sottese alla propria richiesta poiché non è possibile che vi siano istanze preordinate ad un generico controllo sull’attività amministrativa della PA; l’ACCESSO può essere di DIVERSI TIPI :

1)accesso art 21 l.241/1990: è un vero e proprio diritto soggettivo da esercitarsi, tuttavia, nel rispetto di limiti tassativi (non è consentiti per documenti coperti da segreto di stato, segreto o divieto di pubblicazione espressamente previsto da leggi o norme regolamentari; procedimenti tributari; attività della PA diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; procedimenti selettivi relativamente ai documenti amministrativi contenenti info di carattere psico-attitudinale relative a terzi) previsti dall’art 24 l.241/1990, anche se il governo ha il potere di limitarlo ulteriormente con apposito regolamento; si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti e può essere informale (qualora in base alla natura del documento richiesto NON risulti l’esistenza di controinteressati => si può richiedere verbalmente indicando semplicemente gli estremi del documento oggetto della richiesta o gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare ove occorra, l’interesse collegato alla richiesta e dimostrare la propria identità e ove occorra i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato); informale (qualora vi siano controinteressati => la PA è tenuta a dare comunicazione agli stessi inviando copia mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure per via telematica. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi. Entro 10 gg dalla comunicazione i controinteressati possono presentare motivata opposizione anche per via telematica alla richiesta d’accesso. Decorso tale termine la PA provvede sulla richiesta ed il procedimento deve concludersi entro 30 gg decorsi i quali la richiesta si intende respinta – anche se è possibile che l’accesso sia differito nei casi in cui potrebbe impedire o cmq ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativa oppure esporre a rischio gli interessi che le disposizioni concernenti gli atti sottoposti a segreto mirano a salvaguardare. La giurisdizione è esclusiva del GA e l’interessato, decorsi inutilmente 30 gg dalla richiesta, può presentare ricorso al TAR entro 30 gg dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio mediante la notificazione alla PA e ad almeno un controinteressato. La PA può farsi rappresentare e difendere in giudizio da un proprio dipendente, la sentenza viene resa in forma semplificata e può essere di rigetto o accoglimento – in tal caso sussistendone i presupposti il G.A. ordina l’esibizione dei documenti richiesti e ove previsto la pubblicazione degli stessi entro un termine non superiore, di regola, a 30 gg dettando ove occorra le relative modalità e le disposizioni valgono anche per l’impugnazione. In alternativa è possibile nello stesso termine ricorrere al difensore civico;

2)accesso civico art 5 e ss dlgs 33/2013 (può essere semplice: diritto di chiunque di richiedere i documenti nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione: generalizzato: diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla PA ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione senza dover preventivamente dimostrare un interesse diretto. Si esercita entro 30 gg ed è gratuito!!! e può essere rifiutato (per sicurezza pubblica e ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzioni di indagini su reati; regolare svolgimento di attività ispettive; libertà e segretezza della corrispondenza; proprietà intellettuale; diritto d’autore e segreti commerciali) può essere escluso (nei casi di segreti di stato o gli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge); non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente; può essere richiesto anche per via telematica all’URP, ad altro ufficio indicato dalla PA o cmq al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove l’istanza abbia ad oggetto dati, info o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (contro il rifiuto si può ricorrere al responsabile della trasparenza, al difensore civico o al TAR).

 

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