Principio di specialità diritto penale (art 15 cp) : SPIEGATO!

COPERTINA ART PRINCIPIO DI SPECIALITÀ ART 15 CP

Principio di specialità diritto penale (art 15 cp) : SPIEGATO!

(P.S. per rimanere aggiornato sui prossimi articoli, entra nel GRUPPO FB! CLICCA QUI: GRUPPO FB DIRITTOSEMPILCE.ALTERVISTA.ORG ) 😉

def: questo criterio presuppone che tra le due fattispecie esista un rapporto di GENERE A SPECIE e che tra le due norme in concorso apparente si applichi quella “più speciale” (cioè quella che oltre ai requisiti generalizzanti ne contenga uno o più, che siano specializzanti)

tipi di specialità:

in astratto

-def: si ha specialità in astratto quando tra due fattispecie normative astratte vi è quel rapporto di genere a specie che consente di affermare che una delle due sia “più speciale rispetto all’altra”

quindi specialità in ASTRATTO = stessa situazione tipica e apparente convergenza di più norme nel regolarla.

Es: tizio ruba il bene X di modesto valore e per far fronte ad un bisogno urgente.

Allora, apparente conflitto tra il 624 (furto comune) e il 626 1 comma n 2 (furto di un bene di modesto valore per ragioni di necessità – in stato di bisogno)

SOLUZIONE: si applica il 626 perché:

a) vi è specialità in astratto

b) vi è anche identità del bene protetto (perché entrambe le norme, seppure il 626 sia più speciale, riguardano il furto)

Es: tizio ingiuria caio (immaginiamo che caio sia un pubblico ufficiale)

allora, apparente conflitto tra il 594 (ingiuria) e il 341 bis (oltraggio = ingiuria commessa ai danni di un pubblico ufficiale)

SOLUZIONE: si applica il 341 bis perché:

a) vi è specialità in astratto tra le due norme

b) NON vi è identità di bene protetto (perché l’ingiuria protegge l’onore mentre l’oltraggio tutela il buon funzionamento della PA) MA!! non importa! Infatti, quando c’è specialità in astratto, NON!!!! si deve andare a verificare anche se esista identità di bene protetto perché altrimenti si rischierebbe di violare il principio del ne bis in idem sostanziale (in questo caso infatti bisognerebbe applicare entrambe le norme – proprio perché tutelano beni diversi – anche se il 341 bis già di per se speciale rispetto al 594…ASSURDO!! così facendo si punirebbe due volte – ledendo palesemente il principio del ne bis in idem sostanziale)

in concreto

-def: si ha quando un fatto concreto è riconducibile a due fattispecie normative astratte le quali tra di loro NON!!! presentano alcun rapporto di genere a specie => nessun rapporto di specialità in astratto (es truffa e millantato credito)…MA!!! grazie proprio alla mediazione del caso concreto, allora si può parlare di specialità in concreto

-N.B. : in questi casi la giurisprudenza applica il trattamento sanzionatorio più rigoroso (quindi ad es, in caso di concorso apparente di norme tra la truffa e il millantato credito, si applicherà la sanzione prevista dal millantato credito perché il trattamento è più rigoroso

specialità RECIPROCA/BILATERALE

-def: ricorre in tutti quei casi nei quali le due fattispecie normative ASTRATTAMENTE considerate (quindi senza dover scendere necessariamente nella mediazione di un caso concreto) presentano reciprocamente elementi generalizzanti e specializzanti.

-es (truffa ed emissione di assegno a vuoto: l’emissione di assegno a vuoto costituisce un tipo particolare di raggiro, rispetto a quello richiesto per la truffa, la quale richiede in più anche l’induzione in errore

-N.B. : anche in questo caso la giurisprudenza applica il trattamento sanzionatorio più rigoroso => potrebbe accadere che, dinnanzi ad un fatto concreto, si applichi la norma che tra le due è “leggermente” meno speciale rispetto all’altra (in relazione ad quel fatto concreto), perché la giurisprudenza ritiene che si debba cmq applicare anche in questi casi il trattamento sanzionatorio più rigoroso (quindi se il trattamento sanzionatorio più rigoroso fosse previsto dalla norma “meno speciale” rispetto all’altra, non importa! Si applicherebbe infatti quella “meno speciale” perché – come detto – la giurisprudenza in casi come questi ritiene che debba applicarsi il trattamento sanzionatorio più rigoroso.

(P.S. per rimanere aggiornato sui prossimi articoli, entra nel GRUPPO FB! CLICCA QUI: GRUPPO FB DIRITTOSEMPILCE.ALTERVISTA.ORG ) 😉

©Riproduzione riservata

Precedente Art 425 cpp - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE Successivo RICORSO PER CASSAZIONE SPIEGAZIONE