Prestazione in luogo di adempimento – CHE COS’È?

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Prestazione in luogo di adempimento – CHE COS’È?

La prestazione in luogo di adempimento (anche chiamata “Datio in solutum”) è un istituto di diritto privato davvero molto importante.

Come funziona?

Allora, Il creditore, avendo diritto all’esatta esecuzione della prestazione dovuta, può legittimamente rifiutare una prestazione che sia diversa da quella dedotta nell’obbligazione, anche qualora la prestazione offerta abbia valore uguale o addirittura superiore (aliud pro alio invito creditore solvi non potest).

Il creditore, comunque, può accettare – se lo desidera – che il debiroee si liberi ugualmente dall’obbligazione eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta effettuando quella che i romani chiamavano “datio in solutum” e che, tradotta in italiano, è definita come prestazione in luogo di adempimento.

ATTENZIONE: tale accordo tra creditore e debitore non deve essere confuso né con una convenzione volta a modificare il contenuto dell’obbligazione e, neppure, con l’istituto della novazione. Perché? perché nel caso in esame il debitore resta obbligato ad eseguire la prestazione originaria. Infatti, qualora non eseguisse la prestazione promessa in luogo di adempimento, al creditore sarebbe riconosciuto il diritto di esigere il pagamento di quanto dovuto ab initio. In altre parole, quindi, il contratto realizza il suo scopo solamente quando il debitore esegue effettivamente la prestazione sostitutiva (per tale motivo si parla di “datio in solutum”).

Quando il luogo di un adempimento è ceduto un credito l’obbligazione, cosa accade? Semplice, salvo diversa volontà delle parti il credito si estingue con la riscossione del credito.

E quando, invece, la prestazione eseguita in luogo dell’adempimento consiste nel trasferimento della proprietà di una cosa? In tal caso il debitore è tenuto alla garanzia per l’evizione e per i vizi della cosa (nel rispetto delle norme dettate per la compravendita) salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria ed il risarcimento del danno.

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