PRESCRIZIONE DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO

PRESCRIZIONE DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO

il decreto ingiuntivo non opposto si prescrive?

Riguardo all’ importantissima questione della prescrizione del decreto ingiuntivo non opposto ovvero, in altre parole, della capacità del decreto ingiuntivo non opposto di acquisire forza di giudicato, ci si è chiesti: ma il decreto ingiuntivo non opposto, si prescrive?

Per rispondere a questa domanda è opportuno analizzare la portata di due norme: l’art 647 cpc e l’art 2909 cc

L’art 647 cpc dispone che “Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l’intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l’opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell’art 650 cpc e la cauzione eventualmente prestata è liberata.”

la norma in questione, in sintesi, afferma che: a)il decreto diviene esecutivo a causa dell’inerzia del debitore ingiunto nell’instaurare (o nel proseguire) il giudizio di opposizione; b) l’opposizione, in tale ipotesi, non può più essere proposta (ad eccezione solamente dell’opposizione tardiva disciplinata dall’art 650 cpc). Ciò significa, quindi, che il decreto ingiuntivo non opposto, o la cui opposizione non venga effettuata fino alla pronuncia del giudice dell’opposizione, comporta inevitabilmente un accertamento dei fatti oggetto di causa suscettibili di costituire giudicato fra le parti. In altre parole, ciò che è stato accertato in sede di giudizio monitorio non potrà più essere reso oggetto di un eventuale successivo giudizio.

Come accennato poc’anzi è necessario, al fine di comprendere meglio l’argomento, fare riferimento anche ad un’altra norma: l’art 2909 cc. Essa infatti dice che “L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” . In tema di procedimento di ingiunzione, tuttavia, il legislatore ha espressamente trattato esclusivamente il tema dell’esecutività del decreto, rendendo esplicito che quanto sia stato accertato in sede di giudizio monitorio può essere contestato solo ricorrendo ad un mezzo di impugnazione straordinario, come del resto la legge consente anche nei confronti delle sentenze passate in giudicato. Attraverso l’inoppugnabilità del decreto non opposto, quindi, il legislatore ha voluto rendere assolutamente stabile il contenuto decreto stesso.

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