POSSO VENDERE UN IMMOBILE IN COMPROPRIETÀ?

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Posso vendere un immobile in comproprietà?

 

Se sono comproprietario di un immobile posso:

-disporre solo ed esclusivamente della mia quota di comproprietà. Ciò significa che posso lecitamente vendere ad una terza persona, al prezzo che preferisco, solo la mia quota ideale del bene (quindi non la quota di un altro comproprietario).

-stipulare un contratto preliminare per l’intero immobile anche senza il consenso di nessuno degli altri comproprietari, ma in questi casi potrò concludere soltanto un contratto preliminare di vendita di cosa parzialmente altrui. Agendo in questo modo, oltre ad impegnarmi a trasferire al futuro acquirente la proprietà solo della mia quota del bene, mi obbligo anche a far in modo che egli ottenga l’acquisto anche della quota degli altri comproprietari del medesimo immobile, adoperandomi affinché l’altro/gli altri comproprietari mi vendano la loro quota. ATTENZIONE, però: questo contratto non ha alcun effetto sul comproprietario rimasto estraneo al negozio giuridico, il quale potrà sempre decidere se vendere oppure no, senza alcuna conseguenza.

Il terzo acquirente, a questo punto, potrebbe trovarsi nella spiacevole situazione di aver promesso di acquistare un bene che, però, l’altro comproprietario non vuole vendergli (perché, ad esempio, non sono riuscito a convincerlo) e che dunque non potrà avere per intero.
Il codice civile, all’art 1480 cc, tutela la posizione del terzo soggetto (promissario acquirente) che si trovi nella situazione appena descritta, consentendogli di risolvere il contratto preliminare di vendita e di ottenere anche il risarcimento del danno qualora dimostri che non si sarebbe determinato all’acquisto del bene senza quella parte di cui non è divenuto proprietario. In alternativa, può ottenere solo una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.

C’è da dire, però, che siccome nella maggior parte dei casi il preliminare di vendita di un immobile viene redatto da un notaio è piuttosto improbabile che il promissario acquirente non venga a conoscenza del fatto che il bene che si accinge ad acquistare è, in realtà, in comproprietà a più persone.

Se sono comproprietario di un immobile NON posso:

-compiere atti in nome e conto di uno degli altri comproprietari, oppure dichiarare di aver ricevuto da uno o più di loro un incarico per vendere (se nessuno mi ha mai conferito una procura in tal senso).
-concludere atti in nome e per conto di un altro comproprietario in quanto la procura (negozio con il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di compiere atti giuridici in nome di un altro soggetto) deve essere conferita con le stesse forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere (art 1392 cc). Ciò significa che per la compravendita di un immobile è necessaria la forma scritta ad substantiam (ossia a pena di invalidità del contratto). Da ciò consegue, quindi, che nel caso in cui un soggetto spenda il nome altrui senza averne la relativa legittimazione, si configurerà una rappresentanza senza potere e, conseguentemente, l’atto compiuto dal falso rappresentante non avrà alcun effetto nella sfera giuridica del soggetto rappresentato.
-conferire un mandato ad alienare. Con il contratto di mandato, infatti, ai sensi dell’art 1703 cc, il mandatario si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un’altra persona (il mandante). il mandato per il compimento di atti di trasferimento di diritti reali su beni immobili deve essere stipulato in forma scritta ad substantiam (ossia a pena di invalidità del negozio). Senza un mandato ad alienare redatto per iscritto, quindi, non potrò compiere alcun atto relativo al trasferimento dell’immobile perché non ho il consenso degli altri comproprietari.

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