POSSO PARCHEGGIARE DAVANTI AD UN PASSO CARRABILE, CANCELLO O GARAGE?

passo-carrabile

Si può parcheggiare davanti ad un cancello? Cosa accade se un’auto è parcheggiata davanti al mio cancello? Il parcheggio davanti ad un cancello o garage privato è consentito? Posso parcheggiare davanti al mio passo carrabile?…molte persone, almeno una volta nella vita, si saranno poste queste ed altre domande. In questo articolo cercheremo di dare una risposta a questi interrogativi, tenendo presente che possiamo dire, per comodità di trattazione, che esistono differenti tipologie di cancelli. Vediamo quindi cosa dice la legge in riferimento a ciascuno di essi.

1)passo carrabile

Parlando di passi carrabili è bene sapere che non tutti quelli in cui ci si imbatte sono a norma. Non è di conseguenza automatico ritenere che sia sempre vietato parcheggiare il proprio veicolo dinnanzi ad essi. Gli esempi più classici sono quelli della mancanza del cartello indicatore del passo carraio oppure della mancanza di autorizzazione: in tali ipotesi l’eventuale contravvenzione, subita per aver parcheggiato, è nulla.

Quindi apporre un cartello di “passo carraio” (o carrabile) davanti ad un portone non è sufficiente per poterlo automaticamente qualificare in tal modo. Di conseguenza, un’eventuale multa presa in tale ipotesi è sicuramente nulla. Purtroppo, però, non è sempre così agevole (ed immediato) verificare la regolarità del cartello in questione.

Affinché un passo carrabile possa essere considerato tale è necessario che il titolare abbia:

a)ottenuto l’autorizzazione ad esporre l’apposito cartello

b)abbia seguito le modalità per la richiesta del permesso che l’affissione del cartello sia a norma di legge.

c)abbia rispettato i vincoli urbanistici.

Quindi, per essere un po’ sintetici, possiamo dire così: Per avere diritto ad un passo carrabile dinnanzi al quale non sia consentito parcheggiare un veicolo (automobile, motocicletta, ecc) è fondamentale richiedere un’autorizzazione all’ente proprietario della strada (solitamente il Comune) nel rispetto dell’edilizia e dell’urbanistica e pagando la TOSAP (tassa occupazione spazi e aree pubbliche).

2)cancello privato senza passo carrabile, garage privato, cacello di una casa o cancello di ingresso di un’abitazione

Altra questione è quella di chi ostruisce il passaggio ad un’auto, parcheggiando la propria in modo così incivile tanto da non consentirle il passaggio. In tale ipotesi, la condotta appena menzionata fa scattare il reato di violenza privata, in quanto l’ostruzione del passaggio priva la persona offesa della libertà di determinazione e di azione In altre parole, il trasgressore non sarà soggetto soltanto ad una semplice multa a causa della violazione del codice della strada ma, invece, come ricordato da una recente sentenza della Corte di Appello di Palermo – la quale ha ripreso un filone ormai consolidatosi in giurisprudenza, verrà instaurato anche un un procedimento penale a suo carico per aver bloccato l’uscita o l’entrata da o per un garage, un cancello, un box auto, l’ingresso a un cortile, un edificio ecc.

In questi casi, la vittima dell’ostruzione potrà chiamare la polizia affinché rimuova il veicolo con l’ausilio del carro attrezzi. Verrà contestualmente redatto un verbale dai poliziotti intervenuti sul posto e tale documento costituirà un vero e proprio atto pubblico che varrà, per tale ragione, come prova ai fini dell’eventuale procedimento penale. Il procedimento, infatti, è soltanto eventuale in quanto per essere avviato occorre che la parte offesa abbia sporto querela.

La vittima può chiedere anche il risarcimento del danno? Certamente: costituendosi parte civile all’interno del processo penale. Si noti che il danno potrebbe risultare ulteriore a seguito di successivi accertamenti processuali, dimostrando ad esempio che a causa della condotta tenuta dal reo si è perduta un’occasione di lavoro a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo dell’appuntamento del relativo colloquio.

3)proprio passo carrabile

Infine è interessante rispondere ad un quesito che sicuramente molte persone si saranno poste almeno una volta nella vita: Se sono proprietario di un box in un condominio posso parcheggiare davanti al mio garage? La risposta è no. Questo perché si tratta di uno spazio comune che tutti i condomini hanno diritto di utilizzare. Tuttavia, è possibile domandare all’amministratore di convocare l’assemblea affinché, a maggioranza, io possa essere autorizzato a procedere alla sosta esclusivamente davanti al mio box. È da segnalare, inoltre, che se il garage in questione dà sulla via pubblica ed è quindi ad esso stato apposto un segnale di passo carrabile, non sarà possibile per nessuno sostarvi dinnanzi. In altre parole, nemmeno il proprietario di quel box sarà autorizzato a parcheggiarvi il veicolo perché la licenza del passo carrabile assicura solo il libero transito dei miei veicoli, e non anche l’occupazione della strada pubblica.

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