PM Significato – Nozione e Competenze

COPERTINA ART PUBBLICO MINISTERO SIGNIFICATO

PM Significato – Nozione e Competenze

il PM è un organo giudiziario istituito presso ogni ufficio giudiziario, ha il compito di promuovere l’azione penale nei casi di legge e di curare, altresì, l’osservanza e l’esatta applicazione della legge

il PM, pur essendo un magistrato, ha garanzie minori e diverse da quelle dei “giudici giudicanti” per espressa previsione dell’art 107 Cost (v. art)

il PM fa parte della magistratura requirente in quanto il suo compito è quello di promuovere (esercitando il potere di iniziativa dell’azione penale) l’accertamento e la decisione dei giudici giudicanti.

Il PM è inoltre delineato come una parte alla pari dell’imputato (quando la sua attività si svolge dinnanzi al giudice) tuttavia essendo “parte pubblica” il cui ruolo è quello di contribuire all’accertamento della verità e NON alla persecuzione dell’imputato al fine di farlo condannare, le indagini da lui condotte devono anche tener conto di tutti quegli elementi (fatti e circostanze) A FAVORE dell’imputato.

Al PM spetta poi la direzione delle indagini durante la fase delle indagini preliminari. In questa fase, infatti, il PM è titolare di alcuni poteri aggiuntivi (rispetto a quelli di cui è titolare l’indagato) e che gli sono riconosciuti dalla legge al fine di consentirgli di adottare atti urgenti. Questi atti urgenti sono: fermo di indiziati; decreto di perquisizione, sequestro, intercettazioni, ecc

quanto alla richiesta di misure cautelari il PM ha il dovere di effettuarla al GIP (costui, poi, deciderà se concederle oppure no).

Con riguardo alle attribuzioni del PM queste possono classificarsi nel seguente modo:

a)Funzione inquirente delle indagini preliminari: al PM, come detto, è riconosciuto il potere di condurre le indagini durante la fase delle indagini preliminari e costui può anche delegare il compimento di alcuni atti alla PG (polizia giudiziaria) la quale opera sotto la direzione del procuratore della repubblica (art 56 cpp).

La fase delle indagini preliminari, in altre parole, tende alla ricerca delle fonti di prova e alle determinazioni inerenti all’esercizio o meno dell’azione penale

b)Funzione dell’incriminazione:

questa attiene al promovimento dell’azione penale che segna l’inizio della fase processuale in senso stretto e per investire il giudice della notizia criminis è sufficiente la richiesta del PM in uno dei modi stabiliti dall’art 60 cpp.

Un’alternativa all’esercizio dell’azione penale è la richiesta di archiviazione (al quale il PM DEVE procedere sia quando ritenga infondata la notizia di reato sia quando la formulazione dell’imputazione NON possa concretarsi nell’affermazione della pretesa punitiva nei confronti di una determinata persona).

c)Funzione di parte processuale requirente

durante la fase processuale vera e propria (quella che si instaura a seguito del rinvio a giudizio dell’indagato) il PM assume la qualità di parte ed esercita una funzione propulsiva potendo:

-avanzare delle richieste al giudice (artt 441, 468, 444, 523)

-elaborare e dedurre in dibattimento del materiale probatorio (es esame diretto dei testimoni)

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