Peculato (art 314 cp) : SPIEGATO!

COPERTINA ART PECULATO ART 314 CP spiegato

Peculato (art 314 cp) : SPIEGATO!

il delitto di peculato può essere commesso dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Riguardo all’oggetto del reato di cui all’art 314 cp si registrano diverse posizioni dottrinarie. Per alcuni, la tutela del regolare funzionamento e prestigio degli enti pubblici e impedire danni patrimoniali alla PA. Per altri, invece, ogni riferiento al danno patrimoniale va escluso essendo tutelato dalla norma – secondo tale dottrina – solo l’interesse del buon andamento della PA. Altri, ancora, ritengono che a prevalere su tutti sia l’interesse patrimoniale e solo in secondo piano sono posti, quindi, l’interesse alla garanzia dell’imparzialità ed obiettività del pubblico ufficiale.

La giurisprudenza, in particolare la Cassazione verso la fine degli anni ’90, ha tuttavia più volte ribadito che il delitto di peculato ha natura plurioffensica ritenendo, quindi, che l’eventuale mancanza del danno patrimoniale non sia idonea ad escludere la sussistenza del reato. Perché? Perché, anche in tale ipotesi, rimarrebbe ugualmente leso un altro interesse della PA: quello del buon andamento della pubblica amministrazione. Attualmente, invece, la Cassazione si è altresì espressa in modo opposto: in assenza di un intrinseco danno patrimoniale non può ritenersi configurato il reato di peculato (Cass. n. 42836, 18/10/2013).

Chi può essere il soggetto attivo?

Solo un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio.

L’oggetto materiale del delitto, invece, è il denaro o altra cosa mobile

(N.B. L’espresso riferimento sia al “denaro” sia alle “cose mobili” è da intendere nel seguente senso: il legislatore ha voluto punire l’appropriazione sia di denaro sia di qualsivoglia altra cosa mobile di valore).

È da notare, inoltre, che siccome l’art 314 cp non prevede più che, ai fini della punibilità dell’agente, costui debba appropriarsi di denaro o cosa mobile appartenente alla PA essendo sufficiente, invece, che l’oggetto del reato si trovi nella materiale disponibilità del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio.

Quali caratteristiche deve avere il possesso del soggetto agente affinché la sua condotta sia qualificabile come peculato?

Innanzitutto, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio deve avere il possesso o la disponibilità del denaro/cosa mobile per ragione del suo ufficio o servizio…cosa si intende per “ragione d’ufficio o di servizio”? Secondo la giurisprudenza non è solo quello che rientri nella competenza funzionale del reo, ma anche quello che si basa su consuetudini o prassi presenti nell’ufficio all’interno del quale opera e che gli consentano, di fatto, di avere la disponibilità del danaro/cosa mobile della PA.

Secondo parte della dottrina, invece, la ragione d’ufficio non può considerarsi alla stregua di mera occasione. In questo senso, quindi, affinché il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio possa commettere il delitto di peculato è necessario che sia competente o autorizzato a ricevere in affidamento il denaro/cosa mobile della PA. Qualora non lo fosse, infatti, potranno al massimo configurarsi altre due (diverse) ipotesi di reato:

1)l’appropriazione indebita aggravata (art 61 n. 9 cp)

2)il peculato di cosa avuta per errore (art 316 cp).

La condotta, come è facile intuire da quanto detto fino ad ora, corrisponde all’appropriazione (indebita!) di denaro/altra cosa mobile della PA e posseduta dal soggetto agente per ragione d’ufficio o di servizio.

…cosa significa “appropriarsi”?

Significa comportarsi nei confronti del denaro/cosa mobile esercitando su di essa atti di dominio incompatibili (es distruzione, alienazione, prenderla senza restituirla, ecc) con il titolo che ne giustifica il possesso.

(N.B. Il reato si configura altresì quando il soggetto agente ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della PA).

l’elemento soggettivo è, nel peculato “ordinario” il dolo generico (quindi coscienza e volontà di appropriazione); nel peculato d’uso, invece, è dolo specifico (in quanto in tal caso è necessario che il soggetto agente si appropri della cosa allo scopo di farne un uso momentaneo).

Il tentativo è ammissibile perché la condotta del reo può consistere in più atti.

La consumazione avviene nel momento in cui il soggetto comincia a comportarsi come se fosse il proprietario del denaro/altra cosa mobile

Con riguardo alle circostanze, è configurabile la circostanza aggravante di cui all’art 61 n.7 (danno patrimoniale di rilevante entità) e quella attenuante della particolare tenuità del fatto (art 323 bis cp).

Con riguardo, infine, alla pena, per il peculato d’uso va da un minimo di 4 ad un max di 10 anni con conseguente interdizione dai pubblici uffici (che sarà solo temporanea e non perpetua qualora l’agente venga condannato ad un periodo di reclusione inferiore a 3 anni – grazie all’operare, nel caso specifico, delle attenuanti). La competenza del tribunale è collegiale e si procede d’ufficio. Con riguardo al peculato d’uso, invece, la reclusione può andare da 6 mesi a 3 anni.

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