Opposizione di Terzo – art 619 cpc COMMENTO

COPERTINA ART 619 CPC COMMENTO

Opposizione di Terzo – art 619 cpc COMMENTO

art 619 cpc (forma dell’opposizione)

l’art 619 c.1 cpc afferma che il terzo può proporre opposizione con ricorso quando ritenga di essere titolare di un diritto di proprietà o altro diritto reale su uno o più dei beni oggetto del pignoramento. In tali casi, l’opposizione va proposta PRIMA che sia DISPOSTA la vendita o l’assegnazione dei beni.

Il c.2 dell’art 619 cpc si occupa invece di indicare che cosa debba fissare il giudice. Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e, altresì, il termine perentorio per la notificazione del decreto e del ricorso.

Il c.3 dell’art 619 cpc si occupa, infine, di disciplinare l’ipotesi nella quale le parti raggiungano un accordo e quella nella quale non lo raggiungano.

Nel caso in cui le parti, all’udienza, raggiungano un accordo, il giudice ne da atto con ordinanza e, se del caso, dispone la prosecuzione del processo esecutivo oppure la sua estinzione (e in tale caso dovrà pronunciarsi anche sulle spese). Altrimenti, in caso di mancato accordo, il giudice dovrà provvedere ex art 616 cpc

All’analisi prettamente normativa è possibile aggiungere le seguenti considerazioni 😉

il soggetto “terzo” a quale fa riferimento la norma, come va inteso? La norma non lo specifica ma il soggetto deve essere un soggetto terzo estraneo non soltanto al rapporto obbligatorio sostanziale inadempiuto (intercorrente tra creditore procedente e debitore esecutato e che legittima la procedura esecutiva nei confronti del debitore) ma altresì estraneo dal rapporto processuale instaurato. Se, infatti, il pignoramento del creditore fosse stato diretto nei confronti del terzo, l’espropriazione avrebbe assunto la forma dell’espropriazione mobiliare presso terzi e, per tale ragione, il terzo avrebbe potuto certamente opporsi ma NON in base all’art in esame (il 619 cpc) ma, invece, in base all’art 615 cpc. Inoltre, nemmeno il debitore potrebbe eccepire che i/i beni in suo possesso non sono di sua proprietà ma, invece, è un terzo soggetto a vantare la proprietà o un diritto reale su di essi. Perché questo? Perché, come si evince dalla norma, è un preciso onere del terzo (che ritenga di essere proprietario o di vantare un diritto reale su uno o più dei beni oggetto dell’espropriazione) opporsi ex art 619 cpc.

Dal canto suo, anche il terzo non è legittimato ad eccepire “qualunque cosa”. In che senso? Nel senso che il terzo non potrebbe, ad es, eccepire l’irregolarità della procedura esecutiva avviata dal creditore oppure vizi di legittimità del titolo esecutivo o del precetto perché, tali tipi di eccezioni (che potrebbero legittimamente fondare l’opposizione agli atti esecutivi o all’esecuzione) possono essere proposte SOLO dal debitore esecutato (in quanto solo costui ricorpre il ruolo di parte nel processo esecutivo). L’interesse del terzo, infatti, si ferma all’eventuale sottrazione di uno o più beni sui quali costui dichiari di vantare un diritto di proprietà o altro diritto reale, dall’insieme dei beni oggetto dell’espropriazione del debitore.

Infine, un piccolo sguardo al “tipo” di beni ai quali si riferisce la norma. Nonostante essa non lo dichiari espressamente, si ritiene che nella prassi (almeno la maggior parte delle volte) oggetto dell’opposizione del terzo ex art 619 bis possano essere solo beni mobili NON registrati. Questo perché le vicende riguardanti sia quelli registrati sia i beni immobili sono trascritte negli appositi registri e, di conseguenza, per tale ragione è più facile risolvere eventuali conflitti (risalendo al proprietario o al soggetto che vanti diritti reali su di essi).

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