Omicidio stradale e Lesioni Stradali: qual è la pena?

COPERTINA ART OMICIDIO E LESIONI STRADALI

Omicidio stradale e Lesioni Stradali: qual è la pena?

La Camera ha dato il via libera approvando il DDL sui nuovi reati di Omicidio Stradale e Lesioni Personali Stradali.In questo articolo verranno trattati gli aspetti salienti dei due nuovi reati.

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L’omicidio stradale diventa un reato autonomo e potrà “assumere tre varianti”:

1)viene confermata la pena base (attualmente prevista da un minimo 2 anni ad un massimo 7 anni di reclusione quando la morte della vittima sia stata causata dalla violazione del codice della strada.

2)è prevista la pena della reclusione da un minimo di 8 anni ad un massimo di 12 anni per chi cagiona la morte guidando in stato di ebbrezza grave o sotto l’effetto di droghe…cosa si intende con l’espressione satato di ebbrezza “grave”? La risposta è la seguente: un tasso alcolemico superiore a 1.5 grammi per litro.

3)è prevista la pena della reclusione da un minimo di 5 anni ad un massimo di 10 anni qualora il soggetto che ha compiuto l’omicidio stradale si trovi in stato di ebbrezza più lieve (sia trovato, in altre parole, con un tasso alcolemico superiore a 0.8 grammi per litro) oppure abbia messo in atto condotte particolarmente pericolose che abbiano causato l’incidente (es: sorpassi fortemente rischiosi, guida contromano eccesso di velocità).

Viene previsto, altresì, un aumento di pena che andrà da un terzo fino a due terzi per chi, dopo aver compiuto l’omicidio stradale, decide di fuggire commettendo quindi anche il reato di omissione di soccorso

Sono stata previste, inoltre, delle aggravanti che scatteranno qualora l’incidente provochi la morte o le lesioni di più persone, oppure qualora il responsabile si trovasse alla guida senza assicurazione o senza patente.

(N.B. La pena diminuirà fino alla metà qualora l’incidente sia avvenuto con il concorso di colpa della vittima).

Viene previsto, altresì, un altro autonomo reato: le lesioni stradali che scatterà quando, a seguito dell’incidente stradale, non vi sia la morte del danneggiato ma solo lesioni personali gravi, e sarà punibile solo a querela di parte (qualora la malattia non superi i 20 giorni). La pena base va da un minimo di 3 mesi a un massimo di 1 anno per le lesioni gravi, mentre andrà da un minimo di 1 anno ad un massimo di 3 anni per le lesioni gravissime.

Qualora le lesioni stradali siano state determinate da guida in stato di ebbrezza grave o dall’assunzione di droghe, la pena risulterà aggravata e andrà da un minimo di 3 anni ad un massimo di 5 anni tre a cinque anni (per le lesioni gravi) e da un minimo di 4 anni ad un massimo di 7 anni per quelle gravissime.

Potranno poi essere punite con la pena della reclusione che andrà da un minimo di 1 anno e sei mesi ad un massimo di 3 anni (e per quelle gravissime da un minimo di 2 anni ad un massimo di 4 anni) le lesioni stradali in tutti quei casi in cui siano state cagionate in stato di ebbrezza media

N.B. In entrambi i casi (omicidio stradale e lesioni stradali) scatterà la Revoca della patente

…entro quando sarà, quindi, conseguibile una nuova patente? La risposta è differente, infatti, l’iniziale previsione dell’ergastolo della patente (in altre parole la revoca a vita della licenza di guida) è stata cancellato. Sono state a tal proposito previste diverse “opzioni”:

a)in caso di lesioni stradali: 5 anni

b)in caso di omicidio stradale: 15 anni (o 10 in caso di presenza di concorso colposo della vittima; o 20 se il soggetto fosse già stato condannato in precedenza per guida sotto l’effetto di droghe oppure per ebbrezza media o grave; o 30 in tutti i casi più gravi – come ad es l’omissione di soccorso qualora dopo il fatto il soggetto fugga)

E la Prescrizione?

Raddoppiano i termini per il reato di omicidio stradale e per le ipotesi più gravi (come droga od alto tasso alcolemico nel sangue) ed è stato, altresì, previsto anche l’arresto obbligatorio in flagranza di reato (che resta invece facoltativo negli altri casi).

Il PM potrà chiedere UNA SOLA VOLTA la proroga delle indagini preliminari

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