Notifica Cartelle Equitalia: quando è NULLA e come OPPORSI?

COPERTINA ART NOTIFICA CARTELLA EQUITALIA QUANDO È NULLA

Notifica Cartelle Equitalia: quando è NULLA e come OPPORSI?

(P.S. per rimanere aggiornato sui prossimi articoli, entra nel GRUPPO FB! CLICCA QUI: GRUPPO FB DIRITTOSEMPILCE.ALTERVISTA.ORG ) 😉

N.B. DAL 1 GIUGNO 2016 CAMBIANO LE REGOLE PER IMPRESE, SOCIETÀ E PROFESSIONISTI: con il nuovo sistema di notifica delle cartelle via PEC (posta elettronica certificata) – che diventerà obbligatorio a partire dal prossimo 1° giugno per imprese, società e professionisti – cambiano tutte le regole: il deposito delle cartelle esattoriali di Equitalia presso la Casa Comunale – in tutti i casi in cui il destinatario sia irreperibile – verrà sostituito dalla comunicazione della cartella via PEC (una spiegazione più dettagliata sarà fornita al termine del presente articolo)

Una volta arrivata la cartella di Equitalia, il contribuente non ha più la possibilità di muovere le c.d “contestazioni di merito” (quelle che attengono al profilo dell’importo da pagare). Perché? Perché queste potevano essere sollevate SOLO contro l’avviso bonario di pagamento… Facciamo un passo indietro. Prima di giungere all’invio della cartella, cosa accade?

L’ente creditore (il comune, l’agenzia delle entrate, l’inps, ecc – a seconda del tipo di tributo il cui pagamento viene contestato al contribuente) una volta scaduto il termine a disposizione del contribuente per onorare il tributo in questione, invia il c.d. avviso bonario di pagamento. Se il contribuente NON accoglie questo invito bonario, Equitalia “parte in quarta!” notificando la cartella di pagamento. Se entro 60 giorni dall’avviso il contribuente continua a non pagare, le conseguenze sono due: azioni cautelari (fermo o ipoteca) o il pignoramento (conto corrente, stipendio, pensione, ecc).

A questo punto la domanda sorge spontanea: come avviene la notifica delle cartelle di Equitalia?

attraverso il sistema postale. La notifica effettuata in tale modo, infatti, si considera PERFETTAMENTE valida.

Riguardo alle modalità “pratiche” attraverso le quali la cartella deve essere portata a conoscenza del contribuente, questa deve rispettare i requisiti richiesti dalla legge (pena l’irregolarità della notificazione). Quali sono questi requisiti? Innanzitutto è OBBLIGATORIO il rispetto di diversi termini, a seconda del tipo di tributo che equitalia intende riscuotere dal contribuente. Ad es per le imposte locali (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo o, in mancanza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione relativa a Imu, Tasi, Tares/Tari o a quello per il quale l’imposta è dovuta); per l’irpef (il termine cambia a seconda del motivo per il quale è dovuta); per le Multe (5 anni da quando è stata contestata la violazione); per il Bollo auto (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo).

Quindi se la notifica delle cartelle di equitalia è effettuata SENZA che siano stati rispettati i termini previsti dalla legge, il contribuente può entro 60 gg dal ricevimento della cartella contestarla davanti alla Commissione Tributaria. Se invece la notifica delle cartelle giunge una volta che sia sia prescritto il diritto dell’ente creditore oppure costui sia decaduto dal diritto di agire in riscossione, il contribuente NON dovrà più pagare il tributo, MA! è ugualmente necessario l’intervento del giudice.

A chi va consegnata la cartella di equitalia?

Il destinatario va individuato in base ad un ordine di preferenza che va TASSATIVAMENTE rispettato: al destinatario effettivo oppure, in mancanza, ad un familiare – purché convivente e maggiore di 14 anni – oppure, in caso di irreperibilità dei due soggetti appena menzionati, al portiere dello stabile (se presente). Siccome in materia di notifiche vale il principio secondo cui quando l’atto raggiunge il proprio scopo la notifica è sempre valida, il postino potrebbe validamente consegnare la cartella oltre che presso la casa o il luogo di lavoro del contribuente (i due luoghi che la legge considera come “prime scelte”) anche in qualunque altro luogo in cui il postino rintracci il contribuente). Se tuttavia il contribuente risulti proprio irreperibile, il postino ha il DOVERE, al posto di effettuare la notifica delle cartelle, di depositare la cartella in Comune – più precisamente alla casa comunale, e cioè l’ufficio municipale nel quale sono conservati tutti gli atti la cui consegna non è stata effettuata a causa dell’irreperibilità del destinatario. Deve, altresì, lasciare nella casella postale del debitore un avviso di deposito e informarlo anche per mezzo di raccomandata. Se il postino NON rispetta tale procedura, il contribuente potrà anche in questo caso – come nell’ipotesi di mancato rispetto dei termini su menzionati e previsti dalla legge affinché la notifica delle cartelle di equitalia non sia affetta da nullità – opporsi alla cartella.

 

Modifiche a partire dal 1 giungo 2016:

Come accennato più su, non ci saranno più scuse per facili impugnazioni su difetti di notifica. non si porranno, infatti, più problemi di irreperibilità o di assenza temporanea del destinatario in quanto la casella di posta elettronica dovrà essere sempre attivata per legge. Gli indirizzi PEC – comunicati alla Camera di Commercio all’atto della costituzione dell’attività o al proprio ordine professionale – saranno inseriti nel registro Ini-Pec (Indice Nazionale degli indirizzi di Posta elettronica certificata). La casella email, quindi, sarà sempre reperibile, da parte Equitalia, attraverso la consultazione di tale elenco.

Cosa accade a chi fornisce un indirizzo di posta elettronica non valido o non più attivo?

La risposta è la seguente: la notifica verrà effettuata presso la Camera di commercio e, conseguentemente, si considererà effettuata in modo regolare e si presumerà che il contribuente abbia ricevuto la comunicazione.

(P.S. per rimanere aggiornato sui prossimi articoli, entra nel GRUPPO FB! CLICCA QUI: GRUPPO FB DIRITTOSEMPILCE.ALTERVISTA.ORG ) 😉

©Riproduzione riservata

Precedente COSTITUZIONE SOCIETÀ tra PROFESSIONISTI (STP) : REQUISITI Successivo PRECETTO : QUANDO è NULLO?