NOTIFICA Cartella Equitalia fatta dal postino: è VALIDA o INESISTENTE?

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NOTIFICA Cartella Equitalia fatta dal postino: è VALIDA o INESISTENTE?

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Molti tribunali di merito (sia di primo che di secondo grado) da un lato e la Cassazione, dall’altro, sono di diverso avviso in merito alla risposta alla seguente domanda: la notifica di una cartella equitalia fatta dal postino è valida oppure è inesistente?

Prima di dare una risposta alla domanda è appena il caso di descrivere, brevemente, i requisiti formali che la notificazione di una cartella equitalia deve rispettare per essere valida: L’atto deve essere OBBLIGATORIAMENTE consegnato nelle mani del contribuente o, in caso di sua assenza, nelle mani di un familiare convivente (che abbia più di 14 anni) o, infine, in ipotesi di loro assenza la cartella va notificata nelle mani del del portiere dello stabile (se presente).

Dopo questa breve precisazione, torniamo alla domanda e all’oggetto del presente articolo: la notifica di una cartella equitalia fatta dal postino è valida oppure è inesistente?

Molti dei tribunali di merito propendono per l’inesistenza. La Cassazione, invece, ha affermato (e continua a sostenere) la validità della notifica della cartella anche se effettuata dal postino.

La ratio che ha spinto diversi tribunali di merito a ritenere che la notifica suddetta debba essere considerata inesistente è la seguente: la legge stabilisce che la notificazione di una cartella possa essere effettuata SOLO da specifiche categorie di soggetti (ufficiali della riscossione o agenti di polizia giudiziaria o soggetti abilitati dal concessionario) e, conseguentemente, la notifica di una cartella equitalia effettuata dal postino va ritenuta inesistente.

Sul punto si è espressa anche la Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso (C.T.P. Campobasso, sent. n. 10 del 21.01.2014) affermando che, nel caso di specie, l’atto inviato per posta al contribuente (una cartella Equitalia) era nullo (affetto da nullità assoluta) e la notificazione completamente INESISTENTE (siccome, anche in questo caso, era stata fatta dal postino).

Quindi, per essere un po’ sintetici, possiamo dire questo: la notificazione di una cartella equitalia fatta dal postino e sempre valida secondo la Cassazione essendo, invece, inesistente secondo molti tribunali di primo e secondo grado (per i motivi descritti su)

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