Mantenimento della moglie dopo il Divorzio: STOP!

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Mantenimento della moglie dopo il Divorzio: STOP!

L’orientamento della giurisprudenza teso a ritenere che il mantenimento della moglie, dopo il divorzio, costituisca una naturale conseguenza a seguito della semplice richiesta, pervenuta dalla stessa, che abbia dedotto di non avere i mezzi adeguati per il proprio sostentamento, è ormai “storia vecchia”.

Infatti, il mantenimento di una donna giovane e ancora abile al lavoro e che per pura pigrizia decida deliberatamente di gravare sulle finanze dell’ex marito, “non è più visto di buon occhio” dai giudici.

La Cassazione, infatti, di recente (Cass. sent. n. 11870/2015) si è pronunciata distinguendo nettamente due situazioni:

1)quella in cui in cui è presente un’effettiva situazione di bisogno della donna

2)quella in cui lo stato di bisogno NON sia reale ma, invece, semplicemente frutto di un capriccio o pigrizia della ex moglie.

Ebbene, nel primo caso il mantenimento della moglie dopo il divorzio (a seguito dell’espletamento delle opportune verifiche al fine di accertare se realmente sussistano i requisiti legittimanti la richiesta) è da accordare.

Nel secondo caso, invece, NO! Perché? La risposta è la seguente: la donna giovane e che sia in grado di lavorare – potendo conseguentemente reperire attraverso la propria attività il reddito necessario per mantenere il medesimo tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio – non ha diritto al mantenimento da parte dell’ex marito.

…e se durante il matrimonio la donna era casalinga? La cassazione, anche in tale ipotesi, NON muta orientamento: se la donna è giovane ed abile al lavoro NON ha il diritto al mantenimento da parte del marito.

Da quanto appena detto si desume che, grazie a questo nuovo orientamento della Cassazione , l’onere della prova NON spetti più all’ex marito ma, invece, alla moglie la quale avanzi la richiesta di mantenimento.

A questo punto la domanda sorge spontanea: Come si calcola l’assegno di mantenimento?

Secondo la Cassazione l’accertamento del diritto si effettua nel seguente modo:

1)il giudice ha, inizialmente, il compito di verificare l’esistenza o meno del diritto al mantenimento della moglie, accertando se effettivamente sussista l’inadeguatezza dei suoi mezzi economici in assenza dei quali NON potrà garantirsi il medesimo tenore di vita che aveva durante il matrimonio.

2)successivamente il giudice procede alla determinazione dell’ammontare dell’assegno. Tale determinazione va effettuata tenendo conto di 3 elementi:

a)delle condizioni dei coniugi

b)del reddito di entrambi

c)delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico che ciascuno dei due coniugi ha dato alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio (sia di ciascuno sia di quello comune).

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