La Responsabilità Civile della PA – 1a parte

COPERTINA ART RESP CIVILE DELLA PA 1

La Responsabilità Civile della PA – 1a parte

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La responsabilità civile della PA è un tema molto dibattuto (sia in dottrina che in giurisprudenza). Lo scenario di tale dibattito non è solo italiano ma, piuttosto, europeo. L’unione europea, infatti, tende sempre più a considerare la responsabilità civile della PA come oggettiva, accrescendo conseguentemente la tutela riconosciuta al cittadino nei confronti del potere pubblico. la Corte Europea, infatti, sostiene che la responsabilità dell’amministrazione sia DEL TUTTO oggettiva. In altre parole, NON ritiene possibile per la PA dimostrare l’eventuale assenza di dolo o di colpa nel suo operato.

In italia, invece, la giurisprudenza ha sottolineato più volte come ai fini di un corretto inquadramento dell’istituto sia necessario soffermarsi sulla necessarietà dell’imputabilità soggettiva dell’illecito. In altre parole, la giurisprudenza italiana considera cruciale (al fine di poter correttamente addebitare alla PA una responsabilità civile) il necessario accertamento della colpevolezza nel suo operato. Colpevolezza che, come si evince dalla seguente sentenza (Cass., sez. un., 22 luglio 1999, n. 500) va valutata in base alla violazione di regole di buona amministrazione, imparzialità e correttezza. Per quanto riguarda, poi, l’onere della prova questo – sempre secondo la giurisprudenza italiana – grava sulla PA e NON sul privato. In altre parole, la responsabilità della PA è presunta SALVO PERÒ la possibilità – in capo alla stessa – di dimostrare l’errore scusabile (per tale ragione escludente il dolo e/o la colpa).

Sulla base di quali norme la responsabilità civile della PA– nascente dalla lesione di interessi legittimi connessi ad attività provvedimentale – può validamente considerarsi nei termini appena esposti? Innanzitutto ex art. 2043 c.c. La responsabilità della PA, infatti, è del tutto riconducibile ad una responsabilità EXTRACONTRATTUALE per fatto illecito, che necessita ed ammette la necessaria verifica di quei presupposti per poter muovere un rimprovero alla PA e, conseguentemente, ascrivere ad essa la relativa responsabilità civile. infatti, nell’ordinamento giuridico italiano, l’illegittimità del provvedimento amministrativo è da considerarsi SOLO come

UNO degli indici dai quali è possibile presumere la presenza di colpevolezza nella condotta tenuta dalla PA. Stando così le cose è quindi doveroso, come affermato dal Consiglio di Stato (Cons. Stato, V, 6 dicembre 2010, n. 8549; Id., VI, 27 aprile 2010, n. 2384), consentirle di provare l’assenza di colpa deducendo circostanze idonee ad integrare i presupposti di un errore scusabile o, altresì – una volta accertata L’ILLEGITTIMITÀ dell’azione della PA – l’inesigibilità di una condotta alternativa lecita. In altre parole, pur in presenza di una accertata illiceità di una condotta, a fronte dell’inesigibilità, nel CASO CONCRETO, di una condotta alternativa lecita, nessun rimprovero potrebbe essere mosso alla PA.

Quindi, per essere un po’ sintetici, possiamo dire questo: la responsabilità civile della PA – nascente da una sua violazione di interessi legittimi connessa alla sua attività provvedimentale – è differentemente inquadrata dalla Corte Europea e dalla giurisprudenza italiana. Entrambe ritengono che in presenza di una condotta antigiuridica si debba presumere la colpevolezza. Tuttavia, mentre la giurisprudenza europea NON consente poi alla PA di “discolparsi” provando l’eventuale presenza di un errore scusabile, la giurisprudenza italiana ritiene, invece, che alla PA sia sempre consentito dimostrare che il proprio operato è stato frutto di un errore scusabile (escludente quindi il dolo e/o la colpa) o che, pur in presenza di un’accertata illegittimità del suo operato non esistento una alternativa lecita, essa non poteva che agire in quel modo e, conseguentemente, non possa venirle mosso alcun rimprovero.

A questo punto sorge spontaneo un interrogativo: Le posizione della giurisprudenza europea e di quella italiana sono davvero così diametralmente opposte, oppure no? La risposta…nel prossimo articolo! 😉

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