L 124/2015 Riforma della PA – SILENZIO ASSENSO

COPERTINA ART SILENZIO ASSENSO MODIFICHE

 

(P.S. per rimanere aggiornato sui prossimi articoli, entra nel GRUPPO FB! CLICCA QUI: GRUPPO FB DIRITTOSEMPILCE.ALTERVISTA.ORG ) 😉

L 124/2015 Riforma della PA – SILENZIO ASSENSO

Dal 28/08/2015 è divenuto possibile ottenere in tempi molto più rapidi il permesso di costruire. Inoltre, le costruzioni realizzate mediante il ricorso alla SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) sono maggiormente tutelate (come spiego meglio in questi due articoli: SCIA edilizia – Cosa cambia con la L 124/2015 e SCIA Edilizia – COS’È, A COSA SERVE e COME FUNZIONA?) .

Lo scopo del presente articolo, tuttavia, è quello di analizzare una precisa modifica,intervenuta con la Legge 124/2015: quella attinente all’istituto del silenzio assenso.

Entro quale arco di tempo i nulla osta e gli atti di assenso delle PA dovranno essere resi? La risposta è la seguente: il termine fissato dalla legge è di 30 giorni. Cosa accade qualora tale termine non sia rispettato? La conseguenza è semplice: si forma il silenzio assenso. In altre parole, l’eventuale mancata risposta da parte della PA destinataria della richiesta di nulla osta o di atti che siano subordinati ad un suo assenso, si considera come un tacito accordo al rilascio di tali nulla osta o al compimento di quegli atti per i quali la legge prevede il preventivo assenso da parte della PA.

Per quanto riguarda le autorizzazioni, che debbano essere rilasciate da amministrazioni preposte alla tutela paesaggistica, territoriale, ambientale, sanitaria e culturale, anch’esse ORA sono regolate dal principio del silenzio assenso. Tuttavia, in questi casi, il termine a disposizione delle PA di riferimento per rispondere alla richiesta pervenuta dal privato è di 90 gg. Trascorso tale periodo di tempo interverrà il silenzio assenso.

È evidente, quindi, come le modifiche apportate all’istituto del silenzio assenso abbiano la precipua funzione di snellire (e di molto!) le procedure connesse all’attività edilizia. In che modo? Semplice: intervenendo sul “problema dell’attesa” – a cui, peraltro, tuttora il privato non può sottrarsi – dell’emanazione dei diversi pareri da parte delle Amministrazioni coinvolte MA che, adesso (con la riforma) è molto più breve. Spesso, infatti, le richieste di permesso di costruire erano – e sono tuttora – ostacolate proprio dalla necessità di dover attendere che tutte le amministrazioni coinvolte emanino il proprio parere. Con la nuova riforma del silenzio assenso si eviteranno, quindi, inutili lungaggini.

Per essere un po’ sintetici, possiamo dire questo: la riforma introdotta con la citata L. 124/2015 è intervenuta su di un duplice fronte. Da un lato ha completato la precedente riforma di semplificazione della Pubblica Amministrazione (iniziata nel 2011 e proseguita nel 2013 – rispettivamente con il DL 70/2011 e il DL 69/2013) modificando i termini scaduti i quali scatta il silenzio assenso nei riguardi delle richieste di nulla osta e di atti di assenso “normali” (quelli, cioè, afferenti a materie non soggette a vincoli ambientali, culturali e paesaggistici) e, dall’altro, proprio in riferimento alle materie soggette a tali vincoli ha eliminato il (precedente) obbligo di parere espresso disponendo, al suo posto, l’applicazione del silenzio assenso anche in tali ipotesi.

(P.S. per rimanere aggiornato sui prossimi articoli, entra nel GRUPPO FB! CLICCA QUI: GRUPPO FB DIRITTOSEMPILCE.ALTERVISTA.ORG ) 😉

©Riproduzione riservata

 

Precedente Difesa Legittima e Responsabilità Civile : in che rapporto sono? Successivo La Responsabilità Civile della PA - 1a parte