INDAGINI PRELIMINARI : artt 326 – 329 cpp

COPERTINA ART INDAGINI PRELIMINARI DA 326 A 329 CPP

 

INDAGINI PRELIMINARI : artt 326 – 329 cpp

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Le indagini preliminari hanno lo scopo di consentire al PM di acquisire gli elementi di prova necessari per decidere se esercitare, oppure no, l’azione penale.

Ovviamente, tale decisione, NON si basa sul mero arbitrio del PM.

in questo articolo sarà affrontata, molto sinteticamente (giusto al fine di “introdurre” l’argomento, la parte relativa alle disposizioni generali in materia di indagini preliminari (artt da 326 a 329 cpp)

art 326 cpp (finalità delle indagini preliminari)

l’art 326 cpp si occupa di indicare qual’è la finalità delle indagini preliminari e quali sono i due tipi di soggetti che, nel rispetto delle relative competenze, se ne occupano.

In base a questa norma, il PM e la polizia giudiziaria hanno il compito di effettuare tutte le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Art 327 cpp (direzione delle indagini preliminari)

l’art 327 cpp si occupa della direzione delle indagini preliminari. In pratica, le indagini preliminari sono dirette dal pubblico ministero il quale, al fine di condurle compiutamente, dispone della polizia giudiziaria la quale, cmq, a seguito della notizia di reato continua ad operare autonomamente secondo le indicazioni stabilite dagli artt seguenti a questo.

Art 327 bis cpp (attività investigativa del difensore)

l’art 327 bis cpp si occupa dell’attività investigativa del difensore.

In base al c.1 il difensore può effettuare tutte le indagini che ritenga opportune (al fine di individuare elementi di prova favorevoli per il proprio assistito) fin dal momento dell’incarico professionale

il c.2 si occupa invece di indicare quando la facoltà di effettuare le indagini può essere attribuita al difensore. Ebbene, tale facoltà può essere attribuita

a)in qualunque stato e grado del processo

b)durante l’esecuzione penale

c)al fine di promuovere il giudizio di revisione

il c.3 si occupa, infine, di indicare quali sono i soggetti che possono svolgere le suddette indagini. Ebbene, le indagini possono essere svolte dal difensore, sostituto, investigatore privato o consulente tecnico.

Art 328 cpp (giudice per le indagini preliminari – GIP)

l’art in esame si occupa del giudice per le indagini preliminari

il c.1 afferma che il GIP provvede sulle richieste avanzate da (PM, persona offesa dal reato e parti private) ed in tutti i casi stabiliti dalla legge.

Per quanto riguarda i commi 1bis,ter e quater (v. direttamente articolo).

Art 329 cpp (obbligo del segreto)

l’art 329 cpp si occupa dell’obbligo del mantenimento del segreto riguardo alle indagini preliminari.

Il c.1 afferma che gli atti di indagine del PM e della polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza ma cmq NON oltre il termine delle indagini preliminari.

Il c.2 si occupa di consentire la pubblicazione di singoli atti o di parte di essi quando sia necessario ai fini delle indagini (ciò giustifica questa deroga all’art 114 cpp). In tal caso, precisa la norma, gli atti vanno depositati presso la segreteria del pm).

Il c.3, infine, si occupa di disciplinare una situazione particolare: gli atti NON devono più obbligatoriamente essere coperti dal segreto tuttavia è cmq opportuno porre delle limitazioni. In pratica, questo comma dice che Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1 il PM, qualora sia necessario ai fini della prosecuzione delle indagini, ha la facoltà di disporre (con decreto motivato) che:

a)sia mantenuto il segreto su uno o più atti qualora l’imputato vi consenta oppure qualora sia necessario ai fini di preservare le indagini riguardanti altre persone

b)sia mantenuto il segreto sul contenuto di singoli atti o su di una o più notizie specifiche riguardanti determinate operazioni.

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