Consulenza Legale – in che senso il contratto è un accordo?

 

 

accordo – stretta di mano

Foto di OpenClipart-Vectors da Pixabay

Come si è detto, nell’articolo precedente, il contratto è un accordo. Ciò significa che è necessario che le parti che lo stipulano “siano d’accordo”. Essere d’accordo comporta che sia vietata qualunque tipo di imposizione/intrusione nella sfera giuridica altrui senza il consenso del beneficiario anche quelle che siano, eventualmente, “più vantaggiose che svantaggiose”.

Ad esempio, la donazione è un contratto, e non un atto unilaterale, proprio perché se, da un lato, un bene donato può certamente costituire un vantaggio per il beneficiario della donazione, dall’altro lo espone, altresì, nella situazione di doversi accollare una serie di obblighi (collegati alla titolarità del bene donato) che, magari, può non volersi assumere. Le ragioni possono essere di vario tipo: perché possono essere ritenute troppo gravose (è il caso di chi non voglia o non possa permettersi di pagare le tasse sul bene donato); oppure perché, magari, il benficiario non vuole sentirsi in imbarazzo per la donazione ricevuta.

Lo stesso discorso vale per quelle intrusioni nella sfera giuridica altrui che siano “certamente solo vantaggiose” perché non espongono il beneficiario a nessun tipo di impegno: è il caso, ad esempio, della remissione di un debito, della fideiussione, dell’espromissione e accollo liberatori, ecc.

Risulta quindi evidente come il carattere di “bilateralità” del contratto impedisca – salvo alcune eccezioni – che una parte ponga in essere atti che interferiscono con la sfera giuridica altrui senza accordarsi in tal senso.

Quali sono queste eccezioni? gli atti unilaterali. E quando è lecito che un atto unilaterale sia fonte di intrusione nella sfera giuridica altrui?

a) è lecito in caso di intrusione empirica. Ad es se un soggetto decide di abbandonare i suoi beni quando è in vita. Abbandonandoli ne perde la proprietà e per tale ragione  la proprietà non passerà agli eredi…ma! in questo caso gli eredi vedranno frustrata una semplice aspettativa di fatto sui beni del defunto, non spetta loro alcun un diritto! perché? perché ciascuno, quando è in vita, con i suoi beni può fare ciò che vuole (ovviamente nel rispetto di quanto previsto dalla legge) e, per tale ragione, ha anche “diritto” di abbandonarli!

b) è lecito in caso di “intrusione che in realtà intrusione non è”. Un esempio è rappresentato dal testamento: è vero che con il testamento si designa un soggetto anche senza chiederglielo; tuttavia, è altrettanto vero che il soggetto designato può, se preferisce, non accettare l’eredità. Di conseguenza, non si verifica nessuna intrusione sostanziale ma la semplice “attribuzione di poteri” – come quello di accettare l’eredità – che possono tranquillamente essere esercitati oppure no.

c) è lecito quando siano la legge, oppure la convenzione delle parti, a consentirla. Un esempio è offerto dal diritto di recesso: nelle ipotesi di recesso legale è la legge che consente al soggetto che recede di “distruggere” la posizione contrattuale della controparte senza il suo consenso; nel caso di recesso convenzionale è, invece, l’accordo delle parti a consentirlo.

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