GLI EFFETTI DELLA SIMULAZIONE DEL CONTRATTO RISPETTO AI TERZI

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in questo articolo analizzeremo gli effetti che un contratto simulato produce nei confronti dei terzi.

Cominciamo, innanzitutto, sottolineando che vi possono essere due tipologie di terzi a cui fare riferimento per il discorso in questione:

1)i terzi interessati a dedurre la simulazione

2)i terzi acquirenti dal titolare apparente

è molto importante avere presente la differenza tra queste due tipologie di terzi soggetti, in quanto gli effetti della simulazione del contratto ricadono differentemente su ciascuno di essi.

Cominciamo parlando della prima tipologia, quindi dei terzi interessati a dedurre la simulazione.

Con tale espressione ci si riferisce ai terzi pregiudicati dal contratto simulato. Ad esempio i creditori di Tizio, simulato alienante. In tale situazione i creditori di tizio possono far dichiarare la simulazione – e la conseguente inefficacia del contratto (ad esempio una vendita) al fine di poter aggredire il bene del loro debitore (Tizio) che solo apparentemente (poiché in forza di un contratto simulato) era uscito dal suo patrimonio. I creditori, quindi, in questo caso sono interessati a far prevalere la realtà sull’apparenza creata dalla simulazione essendo, per tale ragione, legittimati ad agire in giudizio.

Il secondo tipo di terzi soggetti ai quali fare riferimento è il seguente: i terzi acquirenti dal titolare apparente. Costoro, se in buona fede, possono “dormire sonni tranquilli”; infatti, l’art 1415 cc dice espressamente che la simulazione non può essere opposta né dalle parti contraenti né dagli aventi causa o dai creditori del simulato alienante ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente.

In questo caso, l‘onere della prova segue la regola dettata dall’art 1147 cc, a mente del quale la buona fede si presume e basta che vi fosse al momento dell’acquisto (ciò significa, quindi, che qualora l’acquirente fosse venuto a conoscenza della simulazione ma soltanto in un momento successivo rispetto a quello della stipula del contratto con il simulato alienante, il suo acquisto non sarebbe vanificato).

È infine necessaria una precisazione: sul problema dell’opponibilità della simulazione ai terzi incidono gli effetti della pubblicità nei casi in cui oggetto del contratto siano beni soggetti a trascrizione. In tali casi la regola è la seguente: dal giorno in cui la domanda è trascritta nei pubblici registri immobiliari i terzi sono messi in grado di conoscerne la pendenza e, pertanto, se non hanno provveduto a trascrivere l’atto di acquisto prima della trascrizione della domanda giudiziale di simulazione, la sentenza che dichiara la simulazione è opponibile nei loro confronti.

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