FURTO CONNESSIONE WIFI – QUANDO È REATO?

 

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È legale utilizzare una connessione wi-fi altrui? È reato rubare / agganciarsi / usare la connessione wifi del vicino?

In questo articolo risponderemo a tutte queste domande.

Versione sintetica:

Per navigare in internet da casa, la maggior parte delle persone acquista un router wifi. Il rischio, però. è che qualcuno possa rubare il segnale e connettersi a internet, compiendo così furto della connessione wifi (c.d. Condotta di wardriving). Se la rete non è protetta, non si configura reato. Se invece la rete è protetta, scatta il reato di accesso abusivo a sistema informatico (art 615 ter cpc)

Versione estesa:

Oggi, per navigare in internet da casa, la maggior parte delle persone acquista un router wifi cosi da potersi collegare senza fili con qualsiasi computer, cellulare, tablet, iPhone e iPad. Il router se, da un lato, è quindi uno strumento molto comodo, dall’altro espone al rischio che qualcuno possa rubare il segnale e connettersi a internet “a scrocco”, ossia senza pagare nulla, sfruttando l’abbonamento di chi possiede la rete: è in questo caso che si verifica il furto della connessione wifi.

Una rete wi-fi del vicino può, infatti, essere utilizzata anche da tutte le persone che che si trovano nel raggio d’azione della rete, a condizione però che quest’ultima non sia protetta. Non proteggere una rete wifi, tuttavia, è pericoloso innanzitutto per il titolare della stessa rete, poiché la responsabilità di eventuali atti illeciti commessi utilizzando la rete wi-fi in questione è sempre dell’intestatario della rete internet, anche se costui ha reso libero l’accesso non volontariamente e senza essere consapevole degli eventuali pericoli che tale situazione può comportare.

In termini tecnici la condotta di chi cerca reti wireless altrui per potervisi collegare è denominata wardriving

Ma quando scatta il reato?

Come stabilito dal codice penale italiano, se si accede a una rete wi-fi del vicino non protetta, non si configura un reato. La ragione è la seguente: un sistema informatico senza protezione è considerato come accessibile a tutti (con tutti i rischi che ciò può comportare). È diverso invece, il discorso per i sistemi informatici protetti: il codice penale italiano prevede fino a 3 anni di reclusione per chi si introduce in modo abusivo in un sistema informatico salvaguardato da sistemi di sicurezza e vi ci mantenga l’accesso contro la volontà, tacita o espressa, dell’intestatario.

Quindi, è importante tenere ben distinte l’attività del wardriver che compie una ricerca fine a se stessa, quindi al solo scopo di scoprire se ci siano oppure no reti wireless in un determinato posto e se queste sieano protette o meno (in tale ipotesi la condotta è penalmente irrilevante), da quella di ricerca di una rete wireless libera (quindi non munita di protezione) allo scopo di usare la connessione in questione per navigare in rete gratis (senza quindi pagare) o ancor peggio per compiere altre attività, magari illecite (in tal caso la condotta è penalmente rilevante, seppur in modo differente, a seconda dell’attività posta in essere dal soggetto).

Se la rete è libera (non protetta) il soggetto agente potrà andare incontro a sanzioni, anche gravi, previste dal codice penale. In questo caso, come detto, a causa della libertà di accesso alla rete, non potrà configurarsi il reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico perché la rete non prevede misure di sicurezza attive (come invece richiesto dall’art. 615 ter cp), mentre a seconda dell’ulteriore attività posta in essere una volta entrato nella rete, le ipotesi di reato configurabili possono essere diverse: art. 617 quater e quinques (intercettazione abusiva di comunicazioni- in tale ipotesi il soggetto che entra nella rete spia quelle che sono le comunicazione del titolare della rete violando in tal modo la segretezza della comunicazione stessa); art 167 e 23 del D.Lgs 196/2003 (in tal caso la norma punisce il il wardriver che tratta dati senza il consenso dell’/gli interessato/i); art. 640 ter cp (frode informatica); art. 494 cp (sostituzione di persona); art. 635 bis cp (danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Un discorso diverso, invece, va fatto per la forzatura della rete, quando essa è protetta. In tale ipotesi il wardriver potrà certamente essere denunciato per essere si troverà nella posizione di chi è entrato abusivamente nel “domicilio informatico” altrui (e ciò per il solo fatto di averla violata superando le misure di sicurezza). In tal caso si applicherà, quindi, l’art. 615 ter cp. Inoltre, se dopo essersi introdotto nella rete wifi altrui, il wardriver ponga in essere tutte o anche solo alcuni dei reati citati poc’anzi, potrà essere ritenuto responsabile anche di essi.

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