SE MI RUBANO LA MACCHINA E LE CHIAVI ERANO LÌ VICINO L’ASSICURAZIONE PAGA?

Se mi rubano la macchina e le chiavi erano lì vicino l’assicurazione paga?

Se ho subito il furto della mia auto che era parcheggiata nel box (regolarmente chiuso) e all’interno del box (non nell’autovettura) era presente una copia delle chiavi dell’auto, l’assicurazione può rifiutarsi di pagare?

La risposta è NO. In altre parole, l’assicurazione DEVE pagare. Vediamo perché.

può accadere che all’interno di una polizza furto e incendio oltre ad esserci come clausola di esclusione della garanzia del furto quanto previsto dall’art 1900 del codice civile in tema di colpa grave, ve ne sia anche un’altra che esclude la garanzia del furto quando il furto è agevolato dalla presenza delle chiavi in prossimità dell’autovettura. Questa clausola, oltre ad essere poco chiara è anche vessatoria, vediamo il perché

Bisogna innanzitutto premettere come per colpa grave nel nostro ordinamento, si intende il mancato utilizzo della diligenza propria della maggioranza assoluta degli uomini: in altre parole, la assoluta mancanza di diligenza, una negligenza totale potremmo dire. Con l’espressione clausola vessatoria invece, ci si riferisce a quella clausola che contiene determinate caratteristiche che sono elencate dagli artt. 1341 c.2 cc e 33 cod. cons.

Ai sensi dell’art. 1900 cc la colpa grave è un fatto impeditivo dell’obbligazione di versare l’indennizzo pattuito: è per tale ragione che, secondo la giurisprudenza (Cass., sent. n. 2005/1981), l’onere della prova della sussistenza della colpa grave in capo all’assicurato fa capo all’assicuratore. La Cassazione (Cass., sez. III, 14/4/2005 n. 7763) ha inoltre stabilito che “il principio di cui all’art. 1900 c.c., secondo il quale l’assicurazione non si estende ai rischi provocati volontariamente e con colpa grave del beneficiario, trova applicazione anche quando la condotta dell’assicurato – caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave – non sia stata la causa unica del verificarsi dell’evento dannoso, in quanto ai fini del nesso causale fra la detta condotta ed il danno trova applicazione il principio della conditio sine qua non, temperato da quello della regolarità causale, secondo il disposto degli artt. 40 e 41 c.p. Ne consegue che, quando l’evento è derivato da una pluralità di comportamenti commissivi od omissivi, tra cui un comportamento colposo dell’assicurato, è sufficiente per negare l’estensione della polizza accertare che, se detto comportamento non si fosse verificato, l’evento non si sarebbe prodotto (sulla base di tali principi la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la colpa grave dell’assicurato per avere lasciato la chiave di una cassaforte nell’immobile in cui essa si trovava, motivando che il furto sarebbe stato perpetrato comunque, senza considerare che i ladri non avevano forzato l’altra cassaforte della quale non aveva rinvenuto le chiavi)
In altri termini, quindi, al fine di poter escludere l’intervento dell’assicurazione, la condotta dell’assicurato è considerata gravemente colposa in tutti i casi in cui assuma una
rilevanza causale decisiva in ordine al verificarsi del rischio garantito (come ad esempio allontanarsi, anche per poco tempo, dal veicolo lasciando però le chiavi nel quadro dell’accensione. Si applica pertanto l’art. 1900 c.c. (dovendosi ritenere quindi escluso l’indennizzo assicurativo) qualora si possa riconoscere una negligenza rilevante ai sensi della norma in esame. In altre parole, in tutti i casi in cui l’azione o l’omissione dell’assicurato sia ritenuta causa sufficiente a determinare l’evento.

La dottrina, tuttavia, è unanime nel ritenere che le clausole che contengono una limitazione di intervento dell’assicurazione – come quella sancita ex lege dall’art. 1900 c.c. – debbano essere specificamente approvate per iscritto, poiché presentano un carattere spiccatamente vessatorio ai sensi dell’art. 1341 c.c. Perché? Perché clausole di questo tipo, prevedendo l’esclusione da responsabilità dell’assicuratore per il sinistro cagionato con colpa grave o escludendo l’indennizzo anche in caso di colpa lieve sono per tali ragioni da considerarsi vessatorie.

Con riguardo all’ipotesi sottesa alla domanda fatta all’inizio di questo articolo, sulla base di quanto detto fin qui, non sembra che sussista la colpa grave, in quanto se il box era chiuso una volta provata l’effrazione e conseguentemente la violazione della proprietà privata, l’assicurazione dovrà risarcire il danno subito. Inoltre, se ciò non bastasse, si ricordi che la clausola che esclude la garanzia del furto quando il furto è agevolato dalla presenza delle chiavi in prossimità dell’autovettura è vessatoria dal momento che rientra perfettamente tra quelle clausole di cui all’art. 1341 c.c. E come tale, quindi, per poter essere valida ed efficace deve essere approvata per iscritto. In caso contrario, la legge sancisce la nullità parziale del contratto e la clausola, di conseguenza, si considera nulla e quindi come non apposta (N.B. il contratto resta tuttavia pienamente valido ed efficace per il resto).

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