FERMO AUTO ILLEGITTIMO: QUANDO?

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FERMO AUTO ILLEGITTIMO: QUANDO?

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Un esempio di fermo auto illegittimo è rappresentato da quello disposto da equitalia nei confronti di un veicolo che sia in comproprietà tra due o più soggetti, dei quali uno solo però sia debitore dello Stato o di altro ente pubblico.
In tale situazione, infatti, il provvedimento di fermo colpirebbe anche l’altro comproprietario (che non è debitore) e, conseguentemente, si verrebbe a creare una indebita privazione della disponibilità del mezzo (nei riguardi di quel soggetto che non sia debitore) palesemente contraria allo scopo perseguito dalla legge attraverso il fermo (impedire al SOGGETTO DEBITORE l’uso del veicolo finché costui non abbia saldato il debito – e NON ad altri)
È da precisare, tuttavia, che quanto appena detto costituisce l’orientamento della Commissione tributaria provinciale di Macerata (CTP Macerata, sent. n. 181 del 25.10.2007)…“NON è Cassazione, per intenderci”…tuttavia, costituisce un ottimo precedente sul quale fare affidamento.
Quindi, per essere un po’ sintetici, in forza di questo orientamento giurisprudenziale il provvedimento di fermo è da considerarsi illegittimo se applicato ad un mezzo che sia cointestato a due soggetti di cui uno soltanto sia debitore (dello Stato o di altro ente pubblico).
Detto ciò, cosa potrà fare il soggetto cointestatario del veicolo e NON debitore dell’erario? La risposta è la seguente: costui dovrà, nell’ordine
1)citare Equitalia (o altro agente della riscossione) davanti all’autorità giudiziaria ordinaria.
2)domandare la cancellazione dal Pra (il pubblico registro automobilistico)

…E “nel mentre”, il soggetto cointestatario del veicolo, e non debitore del fisco, ha oppure no il diritto di circolare? La risposta è si. Costui, infatti, non soltanto ha il diritto di circolare liberamente con il veicolo ma non dovrà, nemmeno, temere di incorrere né nella confisca del veicolo né nella sanzione (che va da un minimo di 770 euro ad un massimo di 3.086 euro e prevista per il debitore che, nonostante il fermo, circoli ugualmente con il veicolo).
Perché tutto cio? La risposta è semplice: il fermo è illegittimo fin dall’inizio, ragion per cui il soggetto cointestatario del mezzo e non debitore ha tutto il diritto (dopo “essersi attivato” – nel modo illustrato su) di disporre pienamente del veicolo.

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