FERMO AUTO e FERMO AMMINISTRATIVO: Differenze?

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FERMO AUTO e FERMO AMMINISTRATIVO: Differenze?

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Il fermo amministrativo e il fermo auto anche se, comunemente, sono ritenuti la stessa cosa in realtà non lo sono affatto.

Qual’è quindi la differenza tra questi due “tipi” di fermo?

Partiamo dal fermo auto:

il fermo auto è una misura cautelare che può essere adottata da Equitalia su una serie di veicoli: veicoli a quattro ruote, due ruote, aereomobili e autoscavi e, più in generale, su TUTTI i beni mobili registrati.

Entro quale termine Equitalia può disporre il fermo auto? La risposta è la seguente: dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o, solitamente, dopo 90 giorni dall’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento esecutivo.

Quali sono le conseguenze del fermo auto? Innanzitutto la sua iscrizione comporta due divieti:

1)divieto di rottamazione

2)divieto di circolazione del veicolo

Con riguardo alle sanzioni in caso di mancata osservanza di esso, invece, queste sono di due tipi:

1)una sanzione amministrativa (di importo variabile da un minimo di 731 euro ad un massimo di 2928 euro)

2)la confisca del veicolo

(N.B. Nessuna sanzione penale può, invece, ritenersi applicabile in quanto quelle previste dalla legge sono connesse ESCLUSIVAMENTE al mancato rispetto di un sequestro conservativo o di un pignoramento).

Passiamo al fermo amministrativo

il fermo amministrativo, a differenza del fermo auto, è una misura adottabile sempre da Equitalia, MA! Per una ragione diversissima: qualora un contribuente vanti un diritto di credito nei confronti della P.A. e, contemporaneamente, sia debitore nei confronti del fisco. In tale ipotesi L’Agenzia delle Entrate è legittimata (ai fini di recuperare il credito nascente dal debito che il contribuente ha con il fisco) al “trattenimento” delle somme dovute dallo Stato al contribuente – questo finché il contribuente non abbia pagato il proprio debito nei confronti del fisco. Quando ciò sia avvenuto, infatti, l’amministrazione finanziaria “sblocca” il pagamento ed il contribuente ha diritto di ottenere il proprio credito.

N.B. Per poter validamente effettuare il fermo amministrativo è necessario che al debitore sia notificata una comunicazione preventiva di fermo amministrativo volta a comunicare loro che, se entro 30 gg dalla ricevuta notifica non verrà pagato il debito, l’amministrazione finanziaria procederà all’iscrizione del fermo.

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