FASE INTRODUTTIVA del GIUDIZIO CIVILE – Diritto Raccontato

COPERTINA ART FASE INTRODUTTIVA del GIUDIZIO CIVILE

FASE INTRODUTTIVA del GIUDIZIO CIVILE – Diritto Raccontato

Come si tutela un diritto in giudizio?

Se si vuole tutelare un proprio diritto in giudizio è necessario, ovviamente, rivolgersi ad un avvocato affinché rediga il primo atto di giudizio: l’atto di citazione:
tale atto è costituito da 2 parti:
-ragioni di fatto
-ragioni di diritto

la citazione contiene, inoltre, la c.d. Vocatio in ius (l’attore cita in giudizio il convenuto “nella tal data alla tale ora”)

Come si fa a sapere la data?

All’interno di ogni tribunale, con decreto del presidente del tribunale, vengono indicate annualmente le date in cui i giudici tengono le prime udienze.

Dalla data di notifica dell’atto di citazione alla data di udienza di comparizione devono intercorrere almeno 90 gg liberi (es se io notifico il 15 di febbraio fisserò la data di comparizione, indicativamente, nella seconda metà di maggio)

cosa sgnifica “notificare un atto”?

Allora, notificare = portare a conoscenza del convenuto l’atto (in questo caso, l’atto di citazione).

cosa deve fare l’avvocato dell’attore?

L’avvocato si munisce dell’atto, di una copia e della relata di notifica (il tutto imbustato in una busta verde) che viene consegnata all’UNEP (ufficio in cui si notificano gli atti) nelle mani dell’ufficiale giudiziario il quale procederà alla notifica.

la citazione come arriverà nelle mani del convenuto?

Il convenuto si vedrà, quindi, recapitare per posta l’atto di citazione.
A questo punto, presumibilmente, egli si recherà da un avvocato (che si darà da fare per preparare la comparsa di risposa = l’atto con il quale il convenuto farà valere le sue ragioni contro l’attore).

quando deve costituirsi l’attore?

Entro 10 gg dalla notificazione l’attore deve costituirsi in giudizio per mezzo del sui avvocato che dovrà andare con il fascicolo di parte in cancelleria (il fascicolo deve contenere l’atto di citazione originale notificato, i documenti offerti in comunicazione e la nota di iscrizione a ruolo).

cosa deve fare il cancelliere?

Il cancelliere, dopo la presentazione della nota di iscrizione a ruolo, dovrà iscrivere la causa nel ruolo generale (ovvero l’elenco nel quale sono indicate tutte le controversie delle quali il tribunale si è fatto carico). A questo punto il cancelliere formerà il fascicolo d’ufficio (fascicolo in cui egli inserirà copia degli atti di citazione e risposta, copie di tutte le ulteriori memorie che le parti si scambieranno nel corso del procedimento e tutti i provvedimenti emessi dal giudice con riferimento alla controversia in questione). il cancelliere, infine, trasmetterà il fascicolo al presidente del tribunale che con decreto individuerà il giudice competente per la controversia.

E il convenuto?

Il suo avvocato, almeno 20 gg prima della data in cui è stata fissata l’udienza di comparizione, deve recarsi in cancelleria per depositare il fascicolo di parte (contenente copia dell’atto di citazione notificato, l’originale della comparsa di risposta e i documenti che offre in comunicazione).

(N.B. Il deposito è il momento in cui generalmente il convenuto si costituisce – la sua costituzione, infatti, può avvenire anche in udienza)

FINE della FASE INTRODUTTIVA!

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