ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO DI FURTO

ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO DI FURTO

in questo articolo parliamo dell’elemento soggettivo del reato di furto.

Innanzitutto Il reato di furto, come previsto dall’art 624 c.1 cp, può essere punito solo a titolo di dolo. Più in particolare, in questo caso il dolo è specifico poiché richiede non soltanto la volontà diretta ad impossessarsi mediante la sottrazione di una cosa mobile altrui (c.d. Animus furandi) ma richiede altresì il fine specifico di procurare per sé o per altri un profitto ingiusto.

Quando sussiste tale elemento soggettivo? Innanzitutto è necessario che l’agente sappia che il bene mobile appartiene ad un altro soggetto. È altresì necessario, poi, che egli sia consapevole del dissenso del medesimo: la consapevolezza dell dissenso del proprietario del bene, infatti, è essenziale per poter qualificare, come furto, la condotta di tizio che si impossessa del bene di caio. Se, infatti, Tizio ignorasse che il bene di caio è di caio (pensando, ad es, che sia un oggetto abbandonato) non potrà configurarsi il furto perché non potrà esservi dolo nella condotta di Tizio!

Sono altresì idonea a far venire meno il dolo le seguenti situazioni:

a) la credenza di impossessarsi di una cosa altrui con il consenso dell’avente diritto

b) l’errore circa l’appartenenza della cosa, ma con una differenza:

-se ad es es Tizio sottrae a Caio una penna credendola propria, allora l’errore farà sì che la sua condotta non sia qualificabile come dolosa e, di conseguenza, che non si abbia reato di furto

-se invece Tizio sottrae la penna di Caio pensando che quella penna sia di Sempronio il dolo vi sarà. Perché? Perché comunque Tizio sapeva che la penna non era sua! Di conseguenza, si prescinde dal fatto che abbia errato sul soggetto (e quindi che pensasse di compiere un furto ai danni di sempronio invece che ai danni di caio). In altre parole, nel caso di errore sul soggetto, il reato di furto si configura ugualmente perché tale tipo di errore NON è un errore essenziale!

Il fine verso il quale è diretta la volontà del colpevole deve essere di profitto (ossia ogni tipo di soddisfazione personale che l’agente si riproponga di ottenere mediante l’impossessamento della cosa). Questo fine costituisce altresì l’elemento idoneo a distinguere il delitto di furto da quello di danneggiamento, nel quale l’altrui possesso della cosa avviene per uno scopo diverso: distruggerla! (o comunque rovinarla).

È da notare che affinché il delitto di furto cui all’art. 624 c.p. si concretizzi è necessario che la condotta sia posta in essere “al fine di trane profitto“. Tale espressione comporta che non è indispensabile che il profitto si sia concretamente realizzato. Il profitto avuto di mira dal reo, infatti, come ricordato dalla giurisprudenza può consistere in una qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non patrimoniale (Sez. II n. 40631 del 09/10/2012).

N.B. 1 differenza tra fine di profitto e movente: Il fine di profitto non deve però essere confuso con gli eventuali moventi psicologici che hanno indotto il soggetto ad agire. Ad es Se Sempronio ruba una statuina di grandissimo valore con lo scopo collocarla in casa sua per ammirarla in tutta la sua bellezza ciò rappresenta il movente e non la finalità di profitto.

Ciò è confermato anche dalla Giurisprudenza che ha avuto modo di stabilire che “Ai fini della configurabilità del reato di furto (art. 624 cod. pen.) il fine di profitto – nel quale si concreta il dolo specifico – non ha necessario riferimento alla volontà di trarre un’utilità patrimoniale dal bene sottratto, ma può anche consistere nel soddisfacimento di un bisogno psichico e rispondere quindi a una finalità di dispetto, ritorsione o vendetta. Cass. Sez. V, sent. n. 19882 del 16-02-2012

N.B. 2 : non è necessario che l’intenzione del soggetto agente di appropriarsi della cosa altrui sia definitiva. È sufficiente, infatti, che l’impossessamento sia finalizzato ad un profitto, a prescindere quindi dal fatto che la sottrazione possa avvenire per un’utilizzazione temporanea.

N.B. 3 : con riguardo all’elemento oggettivo, invece, per ritenere realizzato l’impossessamento è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per un periodo di tempo breve, nella disponibilità esclusiva dell’autore del reato.

entra nella PAGINA FB! CLICCA QUI: PAGINA FB DIRITTOSEMPLICE

-entra nel GRUPPO FB! CLICCA QUI: GRUPPO FB DIRITTOSEMPILCE.ALTERVISTA.ORG )

-aggiungimi su LINKEDIN

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER inserendo la mail nel box qui sotto! 😉

©Riproduzione riservata

 

 

Precedente PRESCRIZIONE DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO Successivo SE MI RUBANO LA MACCHINA E LE CHIAVI ERANO LÌ VICINO L'ASSICURAZIONE PAGA?