DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA, TECNICA E MISTA: DIFFERENZE!

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DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA, TECNICA E MISTA: DIFFERENZE!

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la discrezionalità in ambito amministrativo può essere di 3 tipi: amministrativa, tecnica e mista. Riguardo all’ultimo (mista) in realtà più che un terzo tipo esso costituisce una commistione tra gli altri due: in ipotesi di discrezionalità mista, infatti, la PA agisce valutando sia criteri formali che di merito riguardo al contenuto dell’atto.

Vediamo le varie tipologie nel dettaglio.

1)Discrezionalità amministrativa

la Discrezionalità Amministrativa è definibile come “ la facoltà di scelta fra più comportamenti giuridicamente leciti per il soddisfacimento dell’interesse pubblico e per il perseguimento di un

fine rispondente alla causa del potere esercitato”.

Da questa definizione si capisce come l’attività discrezionale si differenzia dall’attività vincolata della P.A: L’attività vincolata, infatti, è il risultato di potere che è riconosciuto alla P.A. dall’ordinamento giuridico MA con limiti e vincoli precisi.

ATTENZIONE: anche l’attività discrezionale NON è completamente libera. Essa, infatti, HA DEI LIMITI: l’interesse pubblico, l’obbligatoria corrispondenza tra il fine perseguito e la causa del potere esercitato e l’osservanza dei principi di logica e imparzialità che, accanto al principio di legalità, debbono sempre essere rispettati dalla PA quando agisce . In altre parole la PA, anche quando agisce discrezionalmente, NON può “fare ciò che vuole” ma deve cmq attenersi al rispetto dei limiti appena indicati.

2)Discrezionalità tecnica

Consiste in un potere di valutazione tecnica, che deve essere effettuato in base alle regole ed alle informazioni che si possono (e si devono) trarre dalle varie scienze od arti (es: la valutazione della preparazione di un candidato per un concorso è espressione di una valutazione tecnica). Tale tipo di valutazione ha inoltre uno scopo ben preciso: l’accertamento della sussistenza delle condizioni PREVISTE DALLA LEGGE per l’adozione di un determinato provvedimento.

Discrezionalità mista

la discrezionalità della PA si dice mista quando la valutazione debba conseguire sia dall’applicazione di criteri scientifici/tecnici sia da un potere discrezionale circa il contenuto e l’emanazione dell’atto.

Es: La PA decide di abbattere un edificio. Essa deve: 1)valutare i criteri – l’interesse pubblico, l’obbligatoria corrispondenza tra il fine perseguito e la causa del potere esercitato e l’osservanza dei principi di logica e imparzialità- (DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA); 2) valutare poi le modalità pratiche da adottare per la sua demolizione (DISCREZIONALITÀ TECNICA)

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