Difesa Legittima e Responsabilità Civile : in che rapporto sono?

 

COPERTINA ART LEGITTIMA DIFESA E RESPONSABILITÀ CIVILE

Difesa Legittima e Responsabilità Civile : in che rapporto sono?

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La difesa legittima prevista dall’art. 2044 c.c è idonea ad escludere la responsabilità del soggetto agente SOLTANTO in presenza dei due seguenti elementi:

1)la necessità di difendere un diritto proprio od altrui dal pericolo attuale di una offesa ingiusta

2)la proporzionalità tra l’offesa e la difesa.

 

In ambito civilistico quando possono, quindi, essere ritenuti sussistenti tali elementi? In altre parole, quando si può ritenere che il creditore abbia agito per difesa legittima e, conseguentemente, NON possa quindi essergli ascritta alcuna responsabilità civile per danni? Un esempio ci è offerto dalla giurisprudenza (Cassazione civile sez. III 28 agosto 2009 n. 18799) in quel caso il creditore (con minaccia di dare inizio ad azioni giudiziarie) aveva impedito al debitore di “disperdere” (mediante l’alienazione a terzi soggetti) i propri beni mobili . La Cassazione ha ritenuto che non sussistesse alcuna responsabilità civile in capo al creditore il quale, a seguito dell’ottenimento di un sequestro conservativo su capi di bestiame del debitore – ma prima che questo fosse eseguito – aveva impedito che i beni sequestrati fossero consegnati ad un terzo acquirente, minacciando il debitore di intraprendere azioni giudiziarie contro di lui.

 

E con riguardo al tema del risarcimento dei danni? quando possono essere ritenuti sussistenti i due elementi su menzionati? La risposta è la seguente: per la nozione di difesa legittima l’art. 2044 c.c. rinvia all’art 52 cp richiedendo, quindi, la sussistenza della necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta (a condizione che vi sia proporzionalità tra difesa e l’offesa). Tuttavia, è opportuno precisare che la formazione della prova nel processo civile e in quello penale segue regole differenti. Nel giudizio penale, infatti, l’assoluzione dell’imputato in presenza di una scriminante (come la difesa legittima) della cui sussistenza si dubiti, segue la regola contenuta nell’art 530 comma 3 cpp (“…Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull’esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione); nel giudizio civile, invece il dubbio va risolto “in danno del soggetto” che la invoca incombendo, quindi, su costui l’onere della prova circa la sussistenza della scriminante da lui invocata.

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