COSTITUZIONE SOCIETÀ tra PROFESSIONISTI (STP) : REQUISITI

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COSTITUZIONE SOCIETÀ tra PROFESSIONISTI (STP) : REQUISITI

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Società tra professionisti (STP): Che cosa sono?

Le società tra professionisti (STP) – previste dal D.M. 34/2013 c.1- sono società che hanno ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali.

Quando l’oggetto sociale della società professionale prevede l’esercizio di una sola attività, la società tra professionisti è detta MONO disciplinare. Quando, invece, l’oggetto sociale prevede più attività professionali la società è detta MULTI disciplinare. Questi tipi di società, quindi, sono tipiche e seguono il modello scelto dai soci professionisti (snc, sas, spa, sapa, srl e cooperativa).

Quali sono i soggetti legittimati ad aprire una STP?

SOLO i professionisti appartenenti alle c.d. “professioni protette” – quelle per il cui esercizio è necessario essere iscritti ad ordini od albi (avvocati, ingegneri, commercialisti ed esperti contabili, medici, farmacisti, veterinari, infermieti, psicologi, ecc)

Quali sono i requisiti necessari per la sua costituzione?

1)i soci devono OBBLIGATORIAMENTE essere SOLTANTO professionisti (come quelli descritti, a titolo esemplificativo, su) residenti in uno dei paesi dell’Unione Europea. Ciò significa che l’eventuale partecipazione alla società di soggetti non professionisti (nel senso di soggetti NON esercenti una professione per la quale sia obbligatoria l’iscrizione ad un albo od ordine) potrà essere limitata SOLO ad eventuali prestazioni tecniche che siano strumentali alla società. In altre parole, costoro NON potranno divenire anche soci della società.

2)esercitare in via ESCLUSIVA L’attività professionale (da ciò consegue che sono ESCLUSE tutte quelle professioni per il cui esercizio NON è richiesta l’appartenenza ad albi od ordini)

3)l’incarico professionale va OBBLIGATORIAMENTE conferito SOLO ai soci che posseggano i requisiti richiesti dalla legge.
4)il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve determinare una maggioranza di 2/3. il difetto di tale requisito (protrattosi per oltre 6 mesi) comporta lo scoglimento della società

5)eventuali professionisti espulsi o cancellati dall’albo NON possono divenire soci.

6)è OBBLIGATORIO stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile. Ciò significa che ogni socio sarà tenuto a stipularne una.
Domanda: i requisiti richiesti dalla legge ed appena esposti, quando devono essere posseduti dai professionisti che intendano costituire una società?

Risposta: al momento della costituzione della società e, ovviamente, devono sussistere anche per tutto il corso della durata della stessa.

(N.B. Pur divenendo soci di una STP ciascuno dei professionisti ha diritto di svolgere – separatamente – anche l’attività in forma individuale ed autonoma oppure nell’ambito di un’associazione professionale. NON è invece in alcun modo ammessa la partecipazione a molteplici STP).

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