Costituzione di una SRL : 11 cose basilari da sapere!

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Costituzione di una SRL : 11 cose basilari da sapere!

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In base all’ art. 2463 c.1 c.c. la costituzione di una srl può essere effettuata sia con un contratto sia per mezzo di atto unilaterale.

In conseguenza di ciò, l’art. 2462 c.c è stato modificato ed oggi, di regola, per le obbligazioni sociali risponde sempre e soltanto la società con il proprio patrimonio.


Sono tutavia rimaste 2 ipotesi nelle quali l’unico socio di una società a responsabilità limitata risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali. Queste sono:

1)quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2464 c.c.

2)quando NON sia stata effettuata la pubblicità prescritta dall’art. 2470 c.c.

Quanto appena detto vale sia nel caso di unipersonalità originaria che in caso di unipersonalità sopravvenuta. Il legislatore, infatti, ha previsto che la responsabilità perduri per il tempo in cui perdurano le situazioni che l’hanno originata e, soprattutto, che tale responsabilità – a differenza di quanto previsto per le s.n.c. e per il socio accomandatario nella s.a.s. – NON riguarda la totalità delle obbligazioni sociali, ma soltanto quelle che siano sorte quando l’intera partecipazione apparteneva ad una sola persona.

Passando all’analisi dei requisiti dell’atto costitutivo, la costituzione di una srl deve rispettare i requisiti richiesti dall’art. 2463c.c.
Innanzitutto, è necessario l’atto pubblico. È poi richiesta l’indicazione dei dati anagrafici dei soci e nel caso in cui questi siano persone fisiche sono OBBLIGATORI il nome, cognome, data e luogo di nascita, la cittadinanza e il domicilio.

Se i soci sono, invece, persone giuridiche o altri enti che non abbiano personalità giuridica è OBBLIGATORIA l’indicazione della denominazione, lo stato di costituzione e la sede del’ente.

N.B.: i requisiti appena indicati vanno tuttavia integrati con:

a)i requisiti richiesti dalla legge notarile

b)quelli richiesti dallo stesso codice civile in altre norme.

Per quando riguarda la denominazione e la sede, queste debbono obbligatoriamente essere indicate all’interno dell’atto costitutivo e riguardo alla denominazione questa deve contenere l’indicazione di “società a responsabilità limitata”, della sede principale e delle eventuali sedi secondarie.

Riguardo alla sede il legislatore ha richiesto solo l’indicazione del comune nel quale la sede della società e posta. Tuttavia, l’art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede altresì un altro l’obbligo – per gli amministratori: dichiarare l’indirizzo ove è posta la sede della società (ciò ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese).
Il fatto che l’art 2463 cc (a differenza dell’art 111 ter d.a.c.c.) NON preveda l’obbligo di indicare anche l’indirizzo preciso della sede della società, cosa comporta? La risposta è la seguente: la semplice variazione dell’indirizzo all’interno del medesimo Comune non costituisce modifica dell’atto costitutivo. TUTTAVIA, qualora il nuovo indirizzo (conseguente allo spostamento di sede) non sia all’interno dello stesso comune indicato nell’atto costitutivo, sarà OBBLIGATORIO seguire le procedure previste dal codice civile per la modifica dell’atto costitutivo (al fine di poter validamente spostare la sede della società).

Con riguardo all’oggetto sociale, la legge stabilisce che una srl
possa avere ad oggetto anche molteplici attività, A CONDIZIONE CHE queste siano determinate o determinabili, lecite e possibili.

Per quanto riguarda Il capitale sociale, il legislatore ha stabilito che questo debba essere almeno di 10.000,00 euro e che vada OBBLIGATORIAMENTE integralemnte sottoscritto all’atto di costituzione della srl stessa.
Quando va versato il capitale sociale? La risposta è la seguente: nel caso in cui i conferimenti siano effettuati in danaro è necessario versare soltanto il 25% del valore nominale della partecipazione sottoscritta (N.B.: nel caso in cui, però, la s.r.l. venga ad esistenza mediante un atto unilaterale, la regola appena enunciata non trova espressione essendo, invece, necessario conferire INTEGRALMENTE il capitale sociale già all’atto di costituzione). Nel caso in cui, invece, tutti o parte dei conferimenti siano effettuati mediante beni in natura o crediti la partecipazione deve essere versata integralmente all’atto della costituzione . Perché? Semplice: quando il versamento contempla dei beni in natura è necessaria, affinché l’attività della srl in questione possa correttamente essere esercitata, l’effettiva presenza dei suddetti beni (in altre parole, per ragioni di certezza e stabilità dei rapporti).

Con riguardo alla quota di partecipazione di ciascun socio, la legge, all’art 2469 cc, prevede che la partecipazione possa anche non essere proporzionale al conferimento.

Passando alle norme relative al funzionamento della società,
è’ OBBLIGATORIO che l’atto costitutivo contenga anche le norme relative al funzionamento della società, in particolare quelle relative all’amministrazione e alla rappresentanza. Con riguardo a questo tipo di norme, esse non possono (a differenza di quanto previsto per la spa) essere anche, eventualmente, fatte oggetto di un atto separato (lo statuto). Da ciò consegue che debbono, obbligatoriamente, essere inserite all’interno dell’atto costitutivo.

Riguardo agli amministratori e ai sindaci, questi devono OBBLIGATORIAMENTE essere indicati all’interno dell’atto costitutivo.

Riguardo, infine, alle spese per la costituzione, la legge (per esigenze di trasparenza) dispone che nell’atto costitutivo venga indicato l’importo globale delle spese necessarie per la costituzione che siano poste a carico della società.

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